Inammissibile il ricorso generico sulla motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 12457 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per la sua genericità, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce il vizio di motivazione qualora non vengano individuati i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati, né indicate le ragioni di diritto o i dati di fatto idonei a sorreggere le deduzioni difensive. Il ricorso, infatti, deve contenere una critica argomentata e specifica avverso la pronuncia di merito, non potendo limitarsi a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dal giudice di merito. Tale principio si applica anche quando l’impugnazione riguardi esclusivamente il trattamento sanzionatorio, a seguito di rinuncia ai motivi di appello concernenti l’accertamento della responsabilità.
Il Fatto
Con sentenza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in due anni di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, in quantità corrispondente a numerose dosi medie singole.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la nullità della sentenza per inosservanza di legge processuale con riguardo all’art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione. In precedenza, la ricorrente aveva rinunciato ai motivi d’appello con i quali si contestava l’accertamento della responsabilità penale, limitando il devolutum al solo trattamento sanzionatorio e chiedendo la riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, istanza respinta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati, né le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive.
Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che il ricorso per cassazione non può limitarsi a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata. È necessario, invece, indicare precise carenze od omissioni argomentative, ovvero illogicità della motivazione, idonee a incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 2015).
La Corte ha inoltre ricordato che il ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 2014), non potendo il motivo articolato in termini aspecifici assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di impugnazione (Sez. 2, n. 42046 del 2019).
La Corte ha infine evidenziato che la ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello concernenti l’accertamento della responsabilità, limitando il devolutum al solo trattamento sanzionatorio; la richiesta di riqualificazione del reato era stata respinta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, non oggetto di specifico motivo di ricorso. Alla dichiarata inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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