Cessazione della materia del contendere per accesso agli atti soddisfatto (TAR Lazio n. 14379 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale ex legge n. 241/1990, il sopravvenuto rilascio dei documenti richiesti dall’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, rendendo improcedibile la domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio e quella di condanna all’esibizione. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate, ma il rimborso del contributo unificato va posto a carico dell’amministrazione resistente quando sussista una prognosi favorevole sull’esito del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il silenzio formatosi su un’istanza di accesso documentale avanzata in data 09/02/2026, volta a ottenere il rilascio di documenti funzionali a un’eventuale azione giudiziaria nei confronti di Anas Gruppo Fs Italiane, la quale si costituiva in giudizio.
Con memoria depositata il 20 luglio 2026, la difesa del ricorrente chiedeva una pronuncia di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, essendo nel frattempo intervenuto il rilascio della documentazione oggetto dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in considerazione dell’intervenuto rilascio della documentazione richiesta, l’interesse sotteso alla domanda di accesso risulta ormai satisfatto: la sopravvenuta produzione dei documenti determina il venir meno dell’interesse a una pronuncia nel merito, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La declaratoria discende dall’accertata sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia satisfattiva, in quanto l’oggetto della pretesa azionata è stato interamente esaurito dall’amministrazione. L’accoglimento della domanda, infatti, non potrebbe attribuire alcuna ulteriore utilità al ricorrente.
Quanto al regime delle spese, il Collegio le ritiene compensabili alla luce dei documenti depositati in atti e del complessivo andamento della vicenda contenziosa; diversamente, dispone il rimborso del contributo unificato a carico di Anas S.p.A., in quanto la condotta processuale dell’amministrazione non esclude una prognosi favorevole sull’esito del ricorso.
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