Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 4 n. 17099 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, la situazione detentiva sia radicalmente mutata e il ricorrente abbia già conseguito il risultato sperato, venendo meno l’interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse, quando non imputabile al ricorrente, non configura un’ipotesi di soccombenza, neppure virtuale e, pertanto, non può essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Il Fatto
Un soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere, indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Firenze che aveva rigettato l’istanza di essere autorizzato a effettuare in via permanente colloqui telefonici e visivi con i familiari, ossia padre, madre, fratello e compagna, madre di una figlia. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 18 e 28 della legge n. 354/1975, dell’art. 39 d.P.R. n. 230/2000, degli artt. 29 e 13 Cost. e dell’art. 8 CEDU, lamentando altresì il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, nonché l’illogicità della motivazione fondata su argomenti congetturali circa un possibile contatto con i complici tramite i familiari.
In data 17/04/2026, venivano depositate conclusioni scritte dal difensore del ricorrente che dichiaravano la formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La difesa documentava che l’autorizzazione ai colloqui era stata concessa il 16/03/2026, a seguito di nuova istanza e con parere favorevole del pubblico ministero, e che l’11/04/2026 la misura cautelare inframuraria era stata sostituita con gli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’intervenuta autorizzazione ai colloqui e, ancor più, il venir meno dello status detentivo avessero prodotto il venir meno dell’interesse alla decisione, essendo già stato conseguito dal ricorrente il risultato sperato. La questione sottesa al ricorso, incentrata sulle modalità di esecuzione della custodia in carcere, era stata definitivamente superata dalla modifica dello status detentivo.
La Corte ha precisato che, al di là di una dichiarazione di rinuncia che avrebbe richiesto un’apposita procura speciale non allegata, il ricorso andava comunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, venendo meno l’interesse alla decisione per fatti successivi alla proposizione del ricorso.
Quanto al regime delle spese, la Corte ha chiarito che, essendo l’inammissibilità intervenuta per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, poiché il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza, neppure virtuale, richiamando un costante orientamento di legittimità, comprese le Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta.
La Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Nota della Redazione
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