Pensione ai superstiti, ripetibile l’indebito da superamento dei limiti di cumulo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 431 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la ripetizione dell’indebito previdenziale derivante dal superamento dei limiti di cumulo della pensione ai superstiti previsti dalla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995. Il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario non crea alcun legittimo affidamento nella giustezza del trattamento e preclude l’applicazione delle disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici. Ai fini della valutazione della cumulabilità, il reddito da considerare è quello dell’anno solare precedente, salvo che si tratti di prestazione acquisibile dal Casellario centrale dei pensionati, per la quale rileva il reddito coevo. La condotta dell’ente previdenziale che combini correttamente le due annualità è conforme alla disciplina di settore e non contrasta con il principio di ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, vedovo di una pensionata deceduta, ha impugnato la nota con cui l’Inps ha chiesto la restituzione di euro 3.651,55 al netto d’imposta, importo asseritamente percepito in eccesso sulla pensione ai superstiti nel periodo 1.01.2018 – 31.12.2018 per superamento dei limiti di cumulo con altri redditi.
Il ricorrente ha dedotto l’irripetibilità delle somme indebite a natura previdenziale, sostenendo la specialità e la derogatorietà della disciplina rispetto al regime dell’art. 2033 cod. civ. Nel merito ha contestato l’insussistenza del debito, assumendo errata la combinazione di due annualità di reddito operata dall’Istituto e indicando un diverso conteggio del preteso indebito. L’Inps si è costituito, richiamando la Tabella F e la clausola di salvaguardia in essa contenuta, e ha sostenuto la correttezza del criterio applicato.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso sotto entrambi i profili. Sul primo, richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, che ha affermato la ripetibilità delle differenze di trattamento derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 in caso di superamento dei limiti di cumulo della Tabella F. Per i percettori di pensione di reversibilità sussiste l’obbligo di comunicare ogni evento che comporti la cessazione del pagamento o la variazione della prestazione, ai sensi degli artt. 86, quarto comma, e 197, settimo comma, d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte sottolinea che l’adempimento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui inadempimento non può generare alcun legittimo affidamento nella bontà del trattamento percepito. Non essendo prevista una cadenza temporale predeterminata per le dichiarazioni, l’Amministrazione che non venga posta a conoscenza dell’evento rilevante prosegue ragionevolmente l’erogazione immodificata, senza che l’accumulo dell’indebito possa imputarsi a sua negligenza. Mancano dunque i presupposti per applicare le disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici, non ravvisandosi l’obbligo periodico di dichiarazione e verifica vigente per le prestazioni assistenziali.
Sul secondo profilo, la Corte richiama la giurisprudenza contabile (App. sentenza 547/2023) secondo cui il reddito rilevante ai fini della cumulabilità è quello coevo della prestazione solo se consistente in un trattamento previdenziale acquisibile dal Casellario centrale dei pensionati. Per i redditi di diverso tipo, come quelli da lavoro dipendente, occorre invece fare riferimento al reddito dell’anno solare precedente, in coerenza con la ratio di ancorare la valutazione a dati certi e non meramente presuntivi.
Tale principio è confermato dalla Cass. Lav. n. 5271 del 1 marzo 2017, che ha precisato come, in tema di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni legate al reddito, rilevi il reddito dell’anno precedente, eccezion fatta per le prestazioni soggette all’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati. La condotta dell’Istituto risulta pertanto conforme alla disciplina di settore e non contraria al principio di ragionevolezza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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