Pensione Polizia di Stato, art. 54 d.P.R. 1092/1973 e aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 85 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 si applica, per espressa previsione dell’art. 1, comma 101, legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati. Ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto si applica l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, con riliquidazione del trattamento in godimento a decorrere dal 1° gennaio 2022. La novella opera solo per il futuro: non sono dovuti arretrati anteriori a tale data, ma soltanto gli interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato arruolato nel 1983 ed è titolare di pensione dal 15 agosto 2018, liquidata con il sistema misto, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari a 16 anni e 11 mesi. Dopo una richiesta del 1° dicembre 2022 rimasta priva di riscontro, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e del coefficiente del 2,44%, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda ha richiamato la giurisprudenza favorevole e la previsione dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, dettata per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e applicabile anche al personale già cessato dal servizio. L’INPS, pur ritualmente notificato, non si è costituito. All’udienza il difensore ha chiesto la decisione, non essendo intervenuta la riliquidazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore del personale della Polizia di Stato. Il giudice prende atto che la giurisprudenza ha in via maggioritaria negato l’applicabilità della norma in ragione della smilitarizzazione del Corpo operata dalla legge n. 121/1981.
Il quadro è però mutato per effetto dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021. Il legislatore ha espressamente previsto che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, si applica l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, in relazione alla specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010.
L’aliquota non è frutto di interpretazione del giudice, ma recepisce il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza SSRR/QM 1/2021, che hanno determinato e ricalcolato il coefficiente. La nuova disposizione si applica dall’entrata in vigore della legge, dunque dal 1° gennaio 2022, e la riliquidazione non comporta corresponsione di arretrati se non da tale data al soddisfo.
Il ricorrente, avendo meno di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, rientra nel perimetro della norma. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, cod. proc. cont. Il diritto alla riliquidazione decorre dal 1° gennaio 2022, applicando sulla quota retributiva il 2,44% per ogni anno utile, tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, inferiore a diciotto.
Quanto agli accessori, non sono dovuti arretrati ma soltanto gli interessi dalla sentenza al soddisfo, secondo l’orientamento della Prima Sezione Centrale d’Appello n. 45/2022 e della sez. Lazio n. 91/2022. Le spese legali sono compensate in ragione dell’intervento legislativo in materia; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del rito.
Nota della Redazione
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