Rinnovo permesso soggiorno e valutazione redditi al diniego (TAR Lombardia n. 19 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si valuta con riferimento alla situazione esistente al momento di adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, là dove impone all’Amministrazione di considerare i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti al momento dell’adozione dell’atto, anche se successivi alla domanda, ma non ai fatti sopravvenuti. La carenza dei requisiti reddituali minimi, accertata dall’Amministrazione e non contrastata con prova contraria, costituisce ragione autonoma e sufficiente a fondare il diniego. Il vincolo matrimoniale con cittadina italiana, ove non sia stato esercitato alcun potere amministrativo in tal senso, esula dal thema decidendum e involge una posizione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 8 febbraio 2017 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con provvedimento del 20 settembre 2018, notificato il 28 settembre 2018, il Questore di Milano respingeva l’istanza rilevando la cessazione del rapporto di lavoro instaurato il 12 novembre 2015 e concluso il 30 giugno 2017, l’assenza di redditi negli anni 2013 e 2014, l’insufficienza del reddito del 2015 pari a €1.378,00 e l’inesistenza di redditi dal gennaio 2016, oltre alla mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia deducendo la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per omessa e insufficiente motivazione, la violazione dell’art. 6 l. n. 241/1990 e l’errata applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 394/1999, lamentando la mancata considerazione dell’attività lavorativa svolta, dell’attività autonoma avviata dal 2018, della situazione familiare e dell’inserimento sociale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso richiamando le statuizioni già rese in sede cautelare, dalle quali non ravvisa ragioni per deflettere. Il provvedimento di diniego risulta adottato sulla base delle evidenze documentali acquisite dall’Amministrazione, attestanti l’insufficienza dei redditi, non contrastate dal ricorrente né in sede procedimentale né in giudizio.

Il Tribunale ritiene pacificamente comprovata l’inesistenza dei requisiti reddituali minimi alla data di emanazione dell’atto, non potendo assumere rilievo contrario l’allegazione di asseriti aiuti economici ricevuti dalla coniuge, rimasta sfornita di qualsiasi appiglio probatorio.

Il nucleo argomentativo della decisione concerne il tempus regit actum. L’onere dell’Amministrazione di considerare i nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero non può riferirsi che a quelli in essere al momento dell’esercizio della potestà amministrativa. Nessuna rilevanza rivestono i fatti sopravvenuti, se non quale eventuale ragione di riesame della posizione dell’interessato, su sua sollecitazione, in un nuovo procedimento. Il giudizio di legittimità va quindi condotto con esclusivo riferimento al momento di adozione del provvedimento, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 3157 del 2018.

In questa prospettiva l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 si riferisce agli elementi esistenti e formalmente rappresentati o conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’atto, anche se posteriori alla domanda, ma non alla documentazione posteriore, come confermato dai richiami a TAR Campania, Sez. VI, n. 3564 del 2021, TAR Campania, Sez. VI, n. 1543 del 2020, TAR Lombardia, Sez. I, n. 534 del 2019, n. 2428 del 2018 e n. 1896 del 2018, nonché a Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 6359 del 2018.

Il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia effettuato, proprio nei sensi invocati dal ricorrente, una valutazione complessiva della capacità reddituale dell’interessato fino alla conclusione del procedimento. Il diniego risulta immune da vizi, avendo il ricorrente omesso di contrastare l’assunto circa la carenza di idonei flussi reddituali. Quanto al vincolo matrimoniale con cittadina italiana, esso potrebbe rilevare ai fini di un permesso per motivi familiari, ma non rientra nel thema decidendum, non essendo stato esercitato alcun potere amministrativo in tal senso e involgendo la fattispecie una posizione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *