PDP tardivo non vizia la valutazione del consiglio di classe per DSA (TAR Trentino-Alto Adige n. 20 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento non attribuisce un diritto automatico all’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, né impone alla scuola l’adozione del piano didattico personalizzato quando la certificazione sopraggiunga in un momento in cui le misure non possono più incidere sull’anno scolastico in corso. Gli strumenti compensativi e dispensativi servono a rimuovere lo svantaggio iniziale e a consentire allo studente di dimostrare il livello effettivo di apprendimento, non a garantire la promozione. L’omessa o tardiva predisposizione del PDP non determina di per sé l’illegittimità della valutazione finale, che costituisce espressione dell’autonomia didattica e valutativa del consiglio di classe e resta sindacabile solo per eccesso di potere nelle forme tipiche dell’illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti o irragionevolezza.

Il Fatto

I genitori di uno studente iscritto al terzo anno di una scuola media in lingua tedesca impugnavano il protocollo di valutazione annuale con cui il consiglio di classe aveva negato l’ammissione del figlio all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, unitamente alla successiva conferma adottata dopo le loro istanze di autotutela. Il ragazzo, atleta di rilievo nel circuito dello sci, aveva accumulato numerose assenze e un rendimento negativo in due materie.

Solo in prossimità della fine delle lezioni i genitori avevano consegnato alla dirigenza un estratto del quadro clinico attestante una dislessia e una discalculia, con alcune fragilità attentive. Di qui il ricorso, che contestava la mancata redazione del piano didattico personalizzato, l’insufficienza delle misure di differenziazione e la disparità di trattamento rispetto agli altri alunni.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla qualificazione dei registri elettronici e dei verbali del consiglio di classe come atti pubblici, assistiti da fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.: le risultanze possono essere contestate solo con querela di falso. Poiché tale iniziativa non era stata proposta, i fatti documentati restano accertati.

Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 5 della legge n. 170/2010 e le relative linee guida impongono misure educative e didattiche individualizzate, ma la loro efficacia presuppone una durata congrua. Il PDP va redatto all’inizio dell’anno o comunque entro il termine in cui può ancora produrre effetti; una certificazione depositata a ridosso della chiusura non consente l’attivazione degli strumenti previsti. La scuola non era quindi obbligata a predisporre il piano, non essendo la diagnosi ancora nota.

Il TAR esclude poi che la mancata erogazione delle misure compensative comporti automaticamente l’illegittimità della valutazione negativa. Il fondamento pedagogico degli strumenti previsti dalla legge n. 170/2010 non è quello di riservare un trattamento privilegiato, ma di consentire allo studente di raggiungere gli stessi obiettivi dei compagni: resta fermo il dovere di impegnarsi e il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.

Quanto al secondo ordine di censure, il collegio ritiene applicabili al caso i criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti, comprensivi delle ipotesi di non ammissione all’esame, e osserva che la valutazione finale non è la media aritmetica dei voti, ma la sintesi del livello di apprendimento, della maturazione e dell’impegno dimostrati. La decisione sul passaggio o sull’ammissione rientra nel merito del consiglio di classe e si sottrae al sindacato di legittimità salvo vizi macroscopici, nella specie insussistenti. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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