Piastre porta campioni incluse nello strumento e offerta economicamente sostenibile (TAR Lombardia n. 179 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per la fornitura di sistemi diagnostici, il capitolato tecnico che impone di ricomprendere nel contratto tutto il materiale di consumo indispensabile al funzionamento degli strumenti si interpreta nel senso che le piastre porta campioni sono incluse nell’offerta quando il prezzo del macchinario le comprende, senza oneri aggiuntivi. La dichiarazione del fornitore prodotta in giudizio è ammissibile come nota esplicativa dell’offerta, non integrativa della stessa, ed è irrilevante che sia stata formata dopo la gara o da soggetto collegato all’offerente. L’aggiudicatario resta obbligato alla fornitura del materiale alle condizioni economiche offerte, con eventuale responsabilità contrattuale in caso di inadempimento. La contestazione dell’idoneità tecnica del prodotto, rimasta indimostrata, non supera la valutazione della commissione di gara.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata in una gara a due soli partecipanti, impugna l’aggiudicazione del lotto 2 di una procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per microbiologia. Il contratto, di durata sessantennale in mesi sessanta, ha un importo superiore a sei milioni di euro oltre IVA. La ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro.

La controinteressata, aggiudicataria, propone ricorso incidentale chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per asserita necessità di esclusione della ricorrente. L’amministrazione capofila resiste e chiede il rinvio della decisione in attesa della definizione del giudizio d’appello pendente davanti al Consiglio di Stato sulla legittimità della lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter esaminare immediatamente il primo motivo, indipendente dalle censure sulla lex specialis devolute al giudice d’appello, rinviando l’esame degli altri motivi. Poiché il primo motivo è infondato, non occorre esaminare il ricorso incidentale.

Nel merito, la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver offerto, nel sub-lotto C, le piastre porta campioni indispensabili al funzionamento dello strumento. Il Collegio richiama gli artt. 2 e 3 del capitolato tecnico, che impongono di ricomprendere nel contratto tutto il materiale di consumo indispensabile.

L’aggiudicataria dimostra che lo strumento offerto include un target riutilizzabile e che il prezzo del macchinario comprende quello del materiale di consumo. La dichiarazione del fornitore è qualificata come nota esplicativa dell’offerta: è irrilevante che sia stata formata dopo la gara e da soggetto collegato all’offerente, poiché l’impegno assunto in sede di offerta resta vincolante e il suo inadempimento genera responsabilità contrattuale.

Quanto all’eccezione di inidoneità tecnica delle piastre per l’elevato numero di test, il Collegio rileva che la contestazione è rimasta indimostrata, non essendo stati depositati documenti tecnici o perizia. Non può quindi superarsi la valutazione tecnica discrezionale della commissione, che dal verbale risulta aver esaminato le piastre e averle ritenute idonee.

L’ulteriore eccezione sulla mancanza del certificato CE IVD è infondata in fatto: il documento prodotto certifica che il prodotto è utilizzabile nel flusso di lavoro IVD, e non la sola marcatura del processo. Il motivo è respinto e il ricorso respinto in parte, con spese riservate al definitivo e rinvio al prosieguo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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