Pensione privilegiata: giudizio sul rapporto e non sull’atto di diniego (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 17 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, pur introdotto con ricorso avverso un provvedimento di diniego, non ha carattere annullatorio e verte sull’accertamento nel merito del rapporto obbligatorio di quiescenza, nella sua globalità, e non sulla legittimità del singolo atto. Ne consegue che la mancata impugnazione del provvedimento di rigetto dell’INPS non determina l’inammissibilità della domanda di pensione privilegiata, poiché la giurisdizione contabile attiene al rapporto e non all’atto. La mancata chiamata in giudizio di un soggetto pubblico destinatario degli effetti della sentenza non integra causa di inammissibilità, ma rileva solo ai fini dell’integrità del contraddittorio, assicurata mediante integrazione disposta dal giudice. Il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio espletata prima della chiamata in causa dell’ente previdenziale non costituisce esercizio del diritto di difesa, ma involge un giudizio di mera opportunità rimesso alla discrezionalità del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un complesso patologico costituito da un disturbo depressivo maggiore e da ipertensione arteriosa. Il Ministero aveva respinto l’istanza; la Sezione giurisdizionale regionale, con la sentenza n. 191/2017, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio in adesione alla CTU, omettendo però di pronunciarsi sull’ascrivibilità tabellare.

Il ricorrente aveva appellato quel capo della decisione. Il giudizio di rinvio, riassunto innanzi alla Sezione, vedeva dapprima la chiamata in causa dell’INPS, poi la costituzione dell’Istituto con eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del proprio provvedimento di diniego e istanza di rinnovo della CTU.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto il thema decidendum. La dipendenza da causa di servizio delle due patologie è ormai coperta da giudicato, non essendo stata impugnata in appello. Residua la sola questione della categoria pensionistica.

Nel respingere l’eccezione di inammissibilità, la Corte ricorda che il giudizio contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ha cognizione piena ed esclusiva sul diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione. L’oggetto è il rapporto, non il provvedimento: il diniego dell’INPS era già stato impugnato con autonomo ricorso, dichiarato inammissibile con la sentenza n. 267/2017 per ne bis in idem rispetto al giudizio pendente. L’eccezione, proposta a sei anni di distanza, si sostanzia in un comportamento contrario ai principi di correttezza processuale.

La Corte esclude poi il rinnovo della CTU. La consulenza non è mezzo di prova, ma strumento di acquisizione di elementi di cognizione; le richieste delle parti sono semplici solleciti all’esercizio dei poteri istruttori, rimessi all’apprezzamento discrezionale del giudice (richiamate Cass. n. 6903/1994 e Cass. n. 10658/1999). La perizia, svolta da organo pubblico appositamente deputato su base documentale, è ritenuta determinante e sufficiente, non essendo stati formulati rilievi critici specifici.

Nel merito, la Corte fa proprie le conclusioni peritali: settima categoria per la patologia psichiatrica, ottava per quella ipertensiva, con ascrivibilità per cumulo alla sesta categoria della Tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981. La decorrenza è fissata alla data di congedo, risultando l’ascrivibilità attestata già dalla C.M.O. e dagli esami strumentali precedenti. L’eccezione di prescrizione è infondata, avendo il ricorso autonomo interrotto il decorso. L’INPS è condannata alla riliquidazione, con decurtazione del 50% dell’indennità già liquidata, oltre interessi legali e rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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