Assegnazione in sanatoria alloggio ERP e prova dell’occupazione triennale (TAR Puglia n. 176 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione in sanatoria di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il requisito dell’occupazione triennale alla data di entrata in vigore della legge regionale costituisce presupposto di legge il cui onere di allegazione e prova grava sul richiedente. Le dichiarazioni di terzi prive dei requisiti degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 non valgono quali dichiarazioni sostitutive di atto notorio e non sono idonee, da sole, a superare la presunzione desumibile dal certificato storico di residenza attestante una diversa decorrenza dell’occupazione. Il giudice amministrativo, in presenza di tale contrasto probatorio, conferma il rigetto dell’istanza di regolarizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Canosa di Puglia ha respinto la domanda di assegnazione in sanatoria dell’alloggio ERP che egli occupava insieme al nucleo familiare. L’istanza era stata presentata dopo il decesso dell’assegnataria originaria, presso la quale il ricorrente e la moglie avevano convissuto, secondo la prospettazione, dalla fine del 2010, prestandole assistenza morale e materiale.
Il diniego si fondava sulla ritenuta insussistenza del requisito di cui alla lett. a) del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 10/2014, ossia l’occupazione dell’immobile da almeno tre anni rispetto all’entrata in vigore della legge. Il ricorrente ha sostenuto che la documentazione prodotta comprovasse un’occupazione risalente a epoca anteriore, ben oltre il triennio richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 10/2014, che disciplina l’occupazione senza titolo degli alloggi ERP e consente ai comuni, in deroga al divieto generale, di assegnare fuori graduatoria gli alloggi occupati da nuclei familiari in possesso dei requisiti. Tra questi, la lett. a) del comma 3 esige l’occupazione dell’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge.
La questione centrale attiene all’onere probatorio del requisito temporale. Il ricorrente ha prodotto sei dichiarazioni, rese da cinque assegnatari di altri alloggi e dal figlio dell’originaria assegnataria, secondo cui l’occupazione sarebbe iniziata alla fine del 2010.
Il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni inidonee. Esse sono prive dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 per valere come dichiarazioni sostitutive di atto notorio: mancano l’assunzione della responsabilità penale e l’allegazione del documento di identità. Sotto altro profilo, le stesse non integrano una prova idonea a superare la presunzione costituita dal certificato di residenza storico depositato dal Comune, dal quale risulta che il ricorrente risiede nell’alloggio solo dal 5 giugno 2014.
Su questa base il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate, ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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