Nessuna pensione privilegiata per melanoma meningeo senza nesso causale con uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 272 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rischio tipizzato di esposizione a uranio impoverito e a nanoparticelle di metalli pesanti, previsto per la speciale elargizione, non comporta l’automatica dimostrazione della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale ai fini della pensione privilegiata. Ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, il trattamento di privilegio presuppone che il servizio costituisca causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità. La prova può essere data in termini probabilistico-statistici, ma non è sufficiente la mera presenza di particelle nei tessuti: occorre accertare il rapporto eziologico, che può essere escluso ove il tempo di latenza risulti incompatibile con l’esposizione lavorativa.
Il Fatto
Gli eredi di un ex militare, inquadrato nel ruolo di addetto ai mezzi di lancio, hanno riassunto il giudizio promosso dal dante causa per il riconoscimento della pensione privilegiata di sesta categoria, tabella A, a decorrere dalla data del congedo. Il militare aveva prestato servizio presso il poligono di tiro di Capo Teulada e in missioni di pace all’estero, lamentando l’esposizione a munizionamento all’uranio impoverito e a polveri di metalli pesanti.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso la dipendenza della neoplasia dal servizio, esito poi recepito dall’Amministrazione nel rigetto dell’istanza pensionistica. Nel frattempo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9544/2023, aveva annullato il decreto negativo relativo all’equo indennizzo. Il giudice contabile era chiamato ad accertare autonomamente il nesso causale ai fini del trattamento pensionistico.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha accolto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’INPS. Il parere del Comitato di verifica ha natura endoprocedimentale, mentre l’Istituto previdenziale non risulta coinvolto nei procedimenti di interesse del ricorrente.
Sul merito, il giudice ha ribadito che il presupposto della dipendenza da causa di servizio non si esaurisce nel singolo provvedimento amministrativo impugnato, ma attiene al rapporto sostanziale controverso. Il giudice contabile può quindi svolgere autonomi accertamenti istruttori, e nel caso di specie ha disposto una consulenza medico-legale affidata al CML presso il Ministero della Difesa, in composizione integrata.
La Corte ha distinto il piano della speciale elargizione ex art. 1079 d.P.R. n. 90/2010 da quello della pensione privilegiata. Nel primo, la legge richiede che l’esposizione a uranio impoverito costituisca causa o concausa efficiente e determinante delle patologie tumorali. Nel secondo, a maggior ragione non può sostenersi che la tipizzazione legislativa del rischio valga da sola a dimostrare la dipendenza della patologia dal servizio.
La consulenza tecnica ha escluso il nesso causale sotto plurimi profili. La neoplasia melanocitaria atipica meningea, melanoma primitivo del sistema nervoso centrale, non ha ipotesi scientifiche consolidate sulle cause di insorgenza. I dati di letteratura non dimostrano il ruolo patogeno delle nanoparticelle, mentre il tempo di latenza tra l’inizio dell’esposizione e la diagnosi è risultato di circa due anni, incompatibile con i tempi tipici dei tumori occupazionali, superiori in media ai dieci anni.
La Corte ha infine affrontato il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato. L’annullamento del decreto per l’equo indennizzo non comporta il riconoscimento automatico della causa di servizio ai fini pensionistici, né travolge la relazione medico-legale, potendo il criterio del più probabile che non essere valutato su basi scientifiche. Il ricorso è stato quindi respinto per mancanza del nesso causale, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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