Danno all’immagine da reato di peculato del delegato ACI (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 273 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno all’immagine, il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna costituisce condizione di procedibilità e da tale data decorre il termine quinquennale di esercizio dell’azione erariale, non rilevando la più risalente data della condotta materiale illecita. Il danno all’immagine è risarcibile in favore dell’ente delegato al servizio pubblico di riscossione, il cui prestigio è direttamente leso dalla condotta dei concessionari, a prescindere da riflessi immediati sull’attività di riscossione. Il clamor fori opera quale metro di valutazione dell’ammontare del danno, in connessione con la gravità della condotta e la qualifica degli autori.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti, amministratori di fatto e di diritto di una società delegata ACI alla riscossione delle tasse automobilistiche, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 29.066,00 a titolo di danno all’immagine, in favore della Regione Lazio o dell’ACI. I convenuti erano stati condannati in sede penale per il reato di peculato, per essersi appropriati di euro 290.668,50 di tasse automobilistiche incassate e non riversate alla Regione.
Il giudizio, incardinato presso la Procura regionale delle Marche, è stato trasferito per competenza territoriale alla Sezione giurisdizionale del Lazio. Sono intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, sia la Regione Lazio sia l’ACI, ciascuno rivendicando la titolarità del pregiudizio. La convenuta ha eccepito la prescrizione e contestato la sussistenza del clamor fori.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto non costituito, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., e ha respinto l’eccezione di prescrizione. Nelle ipotesi di danno erariale sub specie di danno all’immagine, il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna costituisce condizione di procedibilità: da tale data decorre il quinquennio di esercizio dell’azione, con esclusione della più risalente data della condotta materiale illecita. La domanda è stata notificata il 23.11.2023, dopo la definitività della pronuncia della Cassazione del 29 gennaio 2021.
Quanto all’individuazione dell’ente danneggiato, la Corte ha condiviso la tesi dell’ACI. La società dei convenuti operava come concessionaria della delegazione ACI, svolgendo l’attività di natura pubblica di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione Lazio. Il denaro riscosso è da ritenere nella disponibilità della P.A. nel momento della consegna all’incaricato dell’esazione, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto l’ACI, quale soggetto convenzionato, è il soggetto danneggiato ed è ammissibile il suo intervento adesivo.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 651 c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità e della sua commissione, nel giudizio amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tale norma, eccezione al principio di autonomia dei giudizi contabile e penale, è stata applicata rigorosamente: i fatti accertati in sede penale non possono essere rimessi in discussione davanti al giudice contabile, né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo.
La Corte ha quindi ravvisato il danno all’immagine secondo i criteri soggettivo, oggettivo e sociale. Quanto al clamor fori, le argomentazioni difensive sull’esiguità degli articoli di stampa sono state disattese: i convenuti, pur operando professionalmente nelle Marche, avevano aperto agenzie nel territorio laziale, e le notizie diffuse sui quotidiani locali e sul web avevano risonanza oltre i confini provinciali e regionali. Il danno è risarcibile a prescindere da riflessi immediati sull’attività di riscossione, in virtù del collegamento funzionale con i principi di legalità, trasparenza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Sul quantum, il Collegio ha condiviso la quantificazione di euro 29.066,00, ritenuta adeguata con riferimento alla gravità della condotta, alla qualifica degli autori del danno, alla rilevanza degli interessi curati dall’ACI e al clamor fori. La domanda è stata integralmente accolta e la condanna pronunciata in favore dell’ACI, con condanna dei convenuti in solido alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.