Nessuna previa domanda di pensione privilegiata per il militare in servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 144 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, il militare ancora in servizio che abbia subito il diniego amministrativo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte può proporre ricorso alla Corte dei conti anche senza aver previamente presentato domanda di pensione privilegiata. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sanziona l’inammissibilità del ricorso per la sola carenza della domanda amministrativa sulla quale l’Amministrazione non si sia pronunciata, non per la mancanza della domanda “di pensione”. La previsione ha connotato solo procedurale e mira ad assicurare l’anticipato coinvolgimento dell’Amministrazione, non a selezionare la sola situazione del pensionato che abbia già attivato il procedimento. Il giudice deve valutare in concreto l’interesse ad agire, che nel giudizio di mero accertamento è integrato anche da un semplice stato di incertezza oggettiva sul rapporto giuridico.
Il Fatto
Un militare in servizio presso l’Arma dei Carabinieri aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, con conseguente diritto al trattamento pensionistico privilegiato al raggiungimento dei requisiti di legge. L’Amministrazione di appartenenza aveva negato il riconoscimento.
Il militare aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, che con la sentenza n. 720 del 2022 aveva dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 153, comma 3, lett. b), c.g.c., per carenza di previa domanda amministrativa, rilevando che l’istanza del 14.04.2003 si limitava all’equo indennizzo senza riferimento alla pensione privilegiata. La decisione reputava del pari inammissibile la richiesta sulle patologie successivamente insorte. Il militare ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello ha ritenuto risolutiva la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12 del 2023, con la quale è stata definita la questione dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., del ricorso del militare non ancora in quiescenza che, a fronte del diniego amministrativo, reclami in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione della prestazione di privilegio.
Le Sezioni Riunite hanno posto fine al contrasto esegetico sulla propedeuticità della fase amministrativa. Sulla base del dato lessicale dell’art. 153 c.g.c., l’inammissibilità non è predicata in relazione alla mancanza dell’istanza “di pensione”, ma con riferimento alla sola carenza della domanda sulla quale non si sia provveduto, esplicitamente o implicitamente, in sede amministrativa.
La Corte ha poi precisato che la norma ha un connotato solo procedurale e non seleziona la sola situazione del pensionato insoddisfatto dell’esito amministrativo. Ben possono ricorrere situazioni diverse, come quella del lavoratore pubblico ancora in servizio cui sia stato negato il riconoscimento della dipendenza, nelle quali la tutela giudiziale è comunque ammessa.
In tali evenienze resta l’esigenza di valutare le altre condizioni dell’azione, in particolare l’interesse ad agire che, nei giudizi di mero accertamento, non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi.
Nella fattispecie il processo di primo grado è stato definito in rito, senza alcuna delibazione nel merito. L’appello è stato pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata, con rinvio degli atti ex art. 199 c.g.c. alla Sezione giurisdizionale di primo grado, in diversa composizione monocratica, perché si pronunci sul merito e sulle spese, anche di questo grado.
Nota della Redazione
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