Pensione privilegiata e unità dell’accertamento sanitario ed eziologico (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 86 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del rapporto di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, già operato dai competenti organi tecnici ai fini dell’equo indennizzo e dell’attestazione di Vittima del Dovere, esplica i suoi effetti anche ai fini della pensione privilegiata, senza che l’amministrazione previdenziale possa pretendere una terza valutazione sanitaria sul medesimo presupposto già accertato. L’art. 12 legge n. 241/1990 vieta l’aggravamento del procedimento, e la richiesta di ulteriori accertamenti si traduce in un indebito ritardo nel godimento del beneficio, in contrasto con la tutela previdenziale garantita dall’art. 38 Cost. La decisione semplificata che dichiari l’inammissibilità del ricorso amministrativo deve comunque essere motivata, ancorché con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, pena la violazione dei principi di collaborazione e di buona fede.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, riportava nel 2005 gravi lesioni da arma da fuoco nel corso di un conflitto a fuoco, con postumi permanenti e un disturbo postraumatico da stress di grave entità. La competente commissione medica ascriveva l’infermità alla Tabella A – VIII categoria ai fini dell’equo indennizzo, e un provvedimento prefettizio gli attribuiva lo status di Vittima del Dovere.

Presentata tramite patronato la domanda di pensione privilegiata ordinaria, l’INPS non dava alcun riscontro, trasmettendo la richiesta alla commissione medica senza esiti. Il ricorso amministrativo veniva dichiarato inammissibile con una formula immotivata. Il ricorrente chiedeva quindi, in via principale, il riconoscimento del diritto alla pensione con gli arretrati dalla data della domanda e, in via subordinata, una CTU diretta ad accertare la corretta ascrizione tabellare. L’INPS si difendeva eccependo l’autonomia dei procedimenti di equo indennizzo e di pensione privilegiata e la propria estraneità all’inerzia dell’organo sanitario.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla premessa che gli organi competenti avevano già accertato il rapporto di interdipendenza tra la sparatoria e il deterioramento psico-fisico del ricorrente. La commissione medica di Torino aveva ascritto la patologia alla categoria oggi invocata; quella della Spezia, chiamata a valutare lo stato di salute ai fini della qualifica di Vittima del Dovere, era pervenuta alla stessa conclusione. Il permanente disturbo postraumatico rientra quindi tra le sindromi nevrosiche lievi ma persistenti della Tabella A – VIII categoria, n. 24.

Sul piano normativo, l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 riconosce il diritto alla pensione privilegiata per le infermità dipendenti da fatti di servizio; gli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 461/2001 attribuiscono al Comitato di verifica per le cause di servizio la competenza sull’accertamento del nesso causale, con effetti estesi ai diversi benefici dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La Corte sottolinea come il d.P.R. n. 461/2001 abbia attuato il principio di economicità dell’azione amministrativa prevedendo l’unicità dell’accertamento sanitario ed eziologico.

Ne deriva che la pretesa di una terza valutazione, dopo due accertamenti già compiuti da commissioni diverse, costituisce un aggravamento del procedimento vietato dall’art. 12 legge n. 241/1990, con indebito ritardo nel godimento del beneficio. Il giudice osserva che neppure il distretto di medicina militare aveva ritenuto di convocare nuovamente il ricorrente, preferendo dare precedenza a chi non era mai stato visitato.

Quanto al ricorso amministrativo, l’INPS lo ha deciso con una dichiarazione di inammissibilità immotivata, in violazione dei principi di collaborazione con il cittadino e di buona fede. L’art. 22 della deliberazione INPS n. 111/2020 consente la decisione semplificata, ma impone la motivazione, ancorché sintetica. La sua omissione ha impedito al ricorrente di attivare il contraddittorio procedimentale o di rivolgersi direttamente all’organo sanitario.

Accolto il ricorso, la Corte accerta il diritto alla pensione privilegiata e condanna l’INPS alla liquidazione dei ratei e degli arretrati. Dispone inoltre il recupero del 50% dell’equo indennizzo, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 1092/1973, mediante trattenute mensili pari a un decimo, e la condanna alle spese secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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