Pensione di reversibilità: correttivo e soglie di reddito tra ripetibilità e salvaguardia (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 26 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito sulla pensione di reversibilità presuppone l’effettivo superamento della soglia di reddito della fascia applicata: ove il reddito del beneficiario si collochi al di sotto del limite, la pretesa restitutoria è infondata per inesistenza dell’indebito. Il criterio correttivo di cui all’art. 1, comma 41, quarto periodo, della legge n. 335/1995 opera confrontando il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta e quello spettante al limite massimo della fascia precedente, e adegua percentualmente la decurtazione ai redditi personali del beneficiario. Il metodo che riferisca il trattamento alla sola minore riduzione della fascia precedente è irricevibile, perché uniforma situazioni reddituali diverse. La valutazione di irripetibilità già coperta da giudicato non è riesaminabile in sede di riassunzione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico dell’INPS, ha contestato il recupero disposto dall’Istituto per gli anni dal 2014 al 2018, a titolo di indebito derivante dall’errata applicazione della riduzione del 40% in luogo del 25% sulla pensione di reversibilità. La Sezione territoriale, con la sentenza n. 118/2020, aveva dichiarato non ripetibili gli indebiti per il 2014, 2015 e 2016, ritenendo dovuta la restituzione di euro 25.234,78 per il 2017 e parte del 2018.

La Terza Sezione d’Appello, con la sentenza n. 283/2023, ha rigettato l’appello dell’INPS e accolto quello incidentale della ricorrente, annullando la decisione nella parte in cui aveva dichiarato ripetibile l’indebito 2017-2018 senza preliminarmente pronunciarsi sulla sua esistenza, con rimessione degli atti alla sezione territoriale in diversa composizione monocratica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice rileva che il passaggio in giudicato della sentenza n. 118/2020 ha consolidato la valutazione di astratta ripetibilità degli indebiti 2017 e 2018, essendo la richiesta di recupero intervenuta in un arco temporale ragionevole. Il thema decidendum della riassunzione resta circoscritto all’esistenza e alla corretta quantificazione dell’indebito. Ne consegue il rigetto per inammissibilità del motivo che ripropone la tutela della buona fede del pensionato.

Nel merito, la pretesa dell’INPS è infondata per il 2018. Il reddito complessivo della ricorrente, pari a euro 26.362,89, risulta inferiore alla soglia di euro 26.385,84 fissata dalla tabella F richiamata dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. L’Istituto non ha chiarito la discrasia tra il dato reddituale assunto nei propri conteggi e quello effettivo, già oggetto di specifica contestazione. L’indebito, quindi, non è venuto in esistenza.

Per il 2017, invece, il reddito della ricorrente di euro 26.234,00 supera la soglia di euro 26.098,28, con conseguente applicazione della fascia del 40%. La questione si sposta sulle modalità di applicazione del criterio correttivo. La lettura dell’INPS, aderente alla formula omnicomprensiva del legislatore, compara i trattamenti delle due fasce e determina il correttivo per differenza. Il metodo prospettato dalla ricorrente, che rapporta il trattamento alla sola riduzione della fascia precedente, non è condivisibile: finirebbe per uniformare situazioni reddituali diverse.

Il giudice corregge tuttavia il conteggio dell’Istituto, che muove da un dato reddituale maggiore e privo di giustificazione. Il trattamento spettante per il 2017 è rideterminato in euro 67.349,16, con una riduzione effettiva del 25,45% rispetto alla pensione teorica. Lo scostamento economico rispetto al trattamento goduto non integra un errore, perché il termine di riferimento è il trattamento fruibile con la decurtazione del 40%, non quello precedentemente percepito.

Il ricorso è quindi accolto in parte, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute per il 2018 e rifusione delle spese del grado d’appello, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori; le spese della fase di riassunzione sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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