Parere negativo della Soprintendenza su impianto eolico e bilanciamento degli interessi (TAR Sardegna n. 258 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione di impianto ambientale, qualora il progetto di impianto eolico non risulti in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali è destinato a incidere, trova applicazione l’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero. I margini di operatività della Giunta regionale restano circoscritti da tale previsione speciale, che prevale sulla disciplina dell’art. 30 d.l. n. 77/2021, dettata per i diversi procedimenti di autorizzazione in aree contermini a quelle tutelate. Il favor legislativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non comporta la doverosità dell’approvazione del progetto, né rende recessiva la tutela dei valori culturali e paesaggistici, affidata alla discrezionalità tecnica degli organi competenti. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai profili di logicità, coerenza e completezza della valutazione.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 30 MW, denominato “Serra Longa”, da ubicarsi in due comuni del Sud Sardegna. Avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale, i Servizi regionali di tutela del paesaggio e gli altri enti coinvolti avevano espresso pareri favorevoli. La Soprintendenza competente formulò invece parere negativo, confermato anche dopo le osservazioni e le integrazioni progettuali presentate dalla società.
Il procedimento si concluse con la deliberazione della Giunta regionale che esprimeva giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società impugnò la delibera e i pareri endoprocedimentali davanti al TAR Sardegna, deducendo un unico articolato motivo: la natura non vincolante del parere della Soprintendenza, il difetto di bilanciamento con l’interesse alla produzione di energia pulita, l’insufficienza motivazionale e l’omessa considerazione delle misure di mitigazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo profilo, il Tribunale richiama l’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, che riconosce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero quando il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali. I margini della Giunta erano dunque circoscritti, e non decisiva è la tesi secondo cui la norma sarebbe inapplicabile perché il progetto non inciderebbe direttamente su beni tutelati: il Ministero ha evidenziato l’interferenza rilevante sulle evidenze archeologiche della zona.
Il Tribunale distingue la fattispecie dall’art. 30 d.l. n. 77/2021, che riguarda i procedimenti di autorizzazione di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il parere ministeriale è obbligatorio ma non vincolante. Sul punto richiama propri precedenti conformi, resi anche su altro ricorso della stessa società per un diverso impianto eolico.
Quanto alla dedotta mancanza di bilanciamento, il Collegio rileva che la deliberazione regionale dà conto dello scenario programmatico di incentivazione delle fonti rinnovabili, del PNRR e del Regolamento UE n. 2577/2022. Il Servizio VIA ha tuttavia escluso che il sito potesse essere qualificato come area idonea, considerate le numerose presenze tutelate in stretta prossimità, e ha ritenuto prevalenti gli interessi paesaggistici e archeologici, anch’essi di rilievo costituzionale. Il bilanciamento è stato quindi compiuto, non omesso.
Nel merito tecnico, i tre pareri della Soprintendenza individuano in concreto i beni culturali interessati, l’impatto visivo degli aerogeneratori, l’effetto cumulativo con i parchi eolici esistenti e programmati, l’insufficienza delle misure di mitigazione e delle compensazioni. La criticità emerge anche dalla carta dell’intensità percettiva e dai rendering prodotti dalla stessa ricorrente. Le censure si risolvono in una valutazione soggettiva della parte privata, non idonea a fondare un sindacato sostitutivo del giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione.
Il Collegio ribadisce infine che gli obiettivi di decarbonizzazione non impongono la doverosità dell’approvazione e che la nozione di ambiente, nella sua polisemicità, ricomprende il territorio quale componente, assumendo nella sua veste culturale e identitaria la connotazione di paesaggio. Il ricorso è infondato; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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