Emersione lavoro irregolare: archiviazione per mancata presentazione delle parti (TAR Liguria n. 247 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la mancata presentazione delle parti alla convocazione presso lo sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo, comporta l’archiviazione del procedimento. Il legislatore del 2020 non richiama la disciplina della sanatoria di cui al d.lgs. n. 109/2012, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il rigetto fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro. La diversità di presupposti e finalità tra le due procedure esclude la configurabilità di una lesione dell’art. 3 Cost., trattandosi di discipline eccezionali rimesse alla discrezionalità del legislatore. Il provvedimento di archiviazione è pertanto legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato il decreto con cui il dirigente dello sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Genova ha disposto l’archiviazione della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. La causa dell’archiviazione risiedeva nella mancata presentazione, presso lo sportello, della datrice di lavoro, convocata per la stipula del contratto di lavoro subordinato domestico.
Il ricorrente ha sostenuto che la mancata comparizione del solo datore di lavoro non giustificherebbe l’archiviazione, dovendosi rilasciare allo straniero, che conserva l’interesse alla regolarizzazione, un permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del Testo unico sull’immigrazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito controdeducendo. La Sezione ha accolto in via cautelare la domanda di sospensione con ordinanza n. 37 del 2023, per poi trattenere la causa in decisione all’udienza del 27 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che risulta in atti la ricevuta della convocazione del datore di lavoro presso lo sportello unico. Su questa base ritiene il ricorso infondato e muove dall’art. 103, comma 15, del d.l. n. 34/2020, che affida allo sportello unico la verifica dell’ammissibilità della dichiarazione, l’acquisizione dei pareri della questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro e la convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno.
La norma è esplicita nel prevedere che la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Il Tribunale valorizza la differenza rispetto alla precedente sanatoria: il d.l. n. 34/2020, a differenza del d.lgs. n. 109/2012, non contempla il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.
La Sezione richiama poi la pronuncia della Corte costituzionale che ha scrutinato la questione di legittimità dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, nella parte in cui non prevede, in caso di rigetto dovuto esclusivamente a fatti del datore di lavoro, il rilascio del permesso per attesa occupazione o di altro titolo corrispondente. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, osservando che le procedure di emersione del 2012 e del 2020 differiscono per presupposti applicativi e finalità perseguite, sicché la non omogeneità delle situazioni normative messe a confronto esclude la lesione dell’art. 3 Cost..
I procedimenti di legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, in ragione della loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno da una propria specificità e da una disciplina discrezionalmente stabilita dal legislatore. Su queste basi il Collegio riconosce la legittimità del provvedimento di archiviazione e rigetta il ricorso. Le spese sono compensate, considerata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Nota della Redazione
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