Rigetto per mancata contestazione delle deduzioni del Fondo pensioni (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 299 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile trova ingresso il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., quale espressione di principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c.. I fatti specificamente dedotti e documentati da una parte, sui quali il giudice abbia espressamente invitato il contraddittorio assegnando termine per dedurre, e che la controparte non abbia contestato, devono essere posti a base della decisione. La mancata contestazione consente al giudice di definire la causa anche in applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e compatibile con l’art. 4 c.g.c., che impone la ragionevole durata del processo. Ne deriva il rigetto della domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico fondata su circostanze che la parte interessata non ha contrastato.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di un ente pubblico soppresso e poi transitato presso altra amministrazione, era in quiescenza dal 1° settembre 2010 e titolare di pensione ordinaria diretta liquidata dal Fondo Pensioni Sicilia. Con una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, era stata accertata la ricostruzione della carriera e la maggiore anzianità di servizio, con condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive.

Su questa base il ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico e la condanna del Fondo alla corresponsione della pensione adeguata, con le differenze arretrate, interessi e rivalutazione. Il Fondo ha eccepito di non poter procedere in assenza di un nuovo schema del provvedimento amministrativo da parte del Dipartimento competente, chiedendo in subordine di dichiarare prescritti i ratei anteriori al quinquennio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato regionale competente. L’amministrazione ha prodotto la nuova situazione partitaria al 31 agosto 2010 e l’ha trasmessa al Fondo e al Dipartimento della Funzione Pubblica per gli aggiornamenti di rispettiva competenza.

Con note del 23 febbraio 2023 il Fondo ha documentato di avere inoltrato quanto ricevuto al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e che quest’ultimo, con nota del 10 novembre 2022, aveva concluso negativamente l’istruttoria sul beneficio richiesto. Ne derivava, secondo il Fondo, la mancata variazione della situazione partitaria rispetto a quella posta a base del trattamento già erogato.

Il giudice ha rilevato che, all’udienza del 28 febbraio 2023, aveva invitato il ricorrente a prendere posizione sui fatti e sui documenti esposti dal Fondo, assegnando termine sino al 28 aprile 2023. Il termine è rimasto inutilizzato: nessuna deduzione è stata depositata e il procuratore del ricorrente è stato assente anche all’udienza conclusiva.

Da ciò la Corte ha fatto discendere l’applicazione del principio di non contestazione. Le circostanze puntualmente articolate e documentate dal Fondo, non contrastate malgrado la specifica assegnazione di termine, possono e devono essere poste alla base della decisione. Il criterio della ragione più liquida consente di definire la causa su questo profilo, a tutela dell’economia processuale e della celerità, senza necessità di esaminare in successione logica ogni questione.

In conseguenza di quanto dedotto e non contestato, le domande spiegate in ricorso sono state ritenute infondate e respinte. La Corte ha compensato le spese di lite in ragione della particolarità della fattispecie e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione, fissando il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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