Interdittiva antimafia e rilevanza delle pronunce penali sui sodali (TAR Sicilia n. 3035 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione antimafia, gli esiti del giudizio penale intervenuti a carico dei sodali del titolare dell’impresa non smentiscono la legittimità dell’interdittiva quando non neghino la sussistenza di un’associazione per delinquere, ma escludano soltanto il carattere mafioso della medesima. Le misure in questione, aventi natura preventiva e non penale-sanzionatoria, richiedono elementi fattuali più sfumati di quelli pretesi in sede giudiziaria, purché sintomatici e indiziari, gravi, precisi e concordanti. Assumono rilievo, a tali fini, anche elementi a condotta libera, i contatti e le frequentazioni con soggetti controindicati, nonché le stesse sentenze di proscioglimento o assoluzione, quando da esse emergano comunque dati sintomatici del pericolo di inquinamento criminale. Il giudizio prognostico della Prefettura è censurabile solo se irragionevole, secondo la regola del più probabile che non.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore delle gare e scommesse ippiche era stato coinvolto in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con contestazione aggravata dal metodo mafioso, nell’ambito di un’indagine su sodalizi dediti a competizioni clandestine. Era stato assoggettato ad arresto e rinviato a giudizio.

La Prefettura di Catania emetteva nei suoi confronti un’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011, con la quale rilevava possibili tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Il provvedimento teneva luogo della comunicazione antimafia richiesta, ai sensi dell’art. 89-bis del medesimo decreto. Il ricorrente impugnava l’atto e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento previa sospensione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente fondava la censura principale sugli esiti del giudizio abbreviato richiesto dai coimputati, i quali avevano ottenuto la derubricazione delle imputazioni da associazione di stampo mafioso ad associazione semplice. Il Tribunale ritiene l’argomento non convincente. Le pronunce intervenute non hanno comportato un esito assolutorio, ma solo la derubricazione dei reati contestati, incidente sul profilo della mafiosità dell’organizzazione. Non è stata negata l’esistenza di un’associazione dedita alle gare e scommesse clandestine, ma si è escluso soltanto il suo carattere mafioso, e peraltro con riguardo ai soli soggetti del gruppo messinese.

Il Collegio sottolinea che, secondo la giurisprudenza richiamata, per l’adozione delle misure di prevenzione sono sufficienti elementi fattuali più sfumati di quelli pretesi in sede penale, perché sintomatici e indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. Rilevano anche i fatti per cui nel giudizio penale sia intervenuta assoluzione, quando da essi emergano comunque dati sintomatici del pericolo di inquinamento criminale.

Quanto al ruolo del ricorrente, le intercettazioni telefoniche documentano che egli era preposto alla consegna delle vincite, con compito di significativa responsabilità, sintomatico di un posizionamento di rilievo nell’organizzazione. Non si tratta di un episodio singolo: la sentenza richiamata riporta plurimi contatti nel tempo con soggetti profondamente inseriti nel contesto mafioso, tra cui un soggetto in posizione apicale all’interno di un clan catanese, legato da vincolo di parentela a un boss detenuto in regime di 41-bis.

Il Tribunale esclude il carattere occasionale del rischio: non si tratta di fatti episodici, ma di un’attività criminale esercitata da un’organizzazione strutturata, con ruoli definiti, che ha reiterato l’organizzazione delle gare gestendo considerevoli somme su un territorio sottoposto a capillare controllo mafioso. Da ciò deriva l’insussistenza dei requisiti per le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del codice antimafia, ipotizzabili solo in caso di occasionalità del rischio.

Le valutazioni prognostiche della Prefettura non appaiono irragionevoli, alla luce della regola del più probabile che non e dei collegamenti non occasionali con soggetti controindicati. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *