Indebito pensionistico del pubblico dipendente irripetibile oltre il termine triennale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 38 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di impiego pubblico, il provvedimento definitivo di quiescenza può essere revocato dall’ufficio emittente quando sia stato omesso di considerare elementi già risultanti dagli atti, ma solo entro il termine di tre anni dalla registrazione del provvedimento viziato. Decorso inutilmente tale termine, le somme riscosse in eccedenza dal pensionato non sono ripetibili, ai sensi dell’art. 206 del DPR n. 1092/1973, salvo che la revoca sia stata disposta per accertato fatto doloso del percipiente. La mera consapevolezza dell’interessato in ordine alla perdita del requisito sanitario non integra il dolo. Prevale, in tal caso, la tutela del legittimo affidamento del pensionato nella correttezza della gestione della propria posizione da parte dell’ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria, era stato collocato in quiescenza e aveva ottenuto nel 2008 una pensione ordinaria diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, per una infermità non dipendente da causa di servizio che ne aveva determinato la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per due anni.
Con verbale del novembre 2010 la competente Commissione medica ospedaliera, su richiesta dell’ente, aveva escluso la persistenza di tale requisito. La posizione pensionistica fu riqualificata solo nel 2016, con contestuale richiesta di recupero di oltre ventiduemila euro per i ratei corrisposti dal novembre 2010. Il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda di restituzione, ma la Corte d’appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo accertarsi l’irripetibilità delle somme trattenute.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di prescrizione dell’Inps. Il diritto a pensione è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 1092/1973, ma ciò non esclude la prescrizione dei singoli ratei, soggetti al termine quinquennale dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939. Il ricorso alla Corte dei conti, però, è stato preceduto dall’azione proposta davanti al giudice civile nel febbraio 2018, con identica causa petendi e identico petitum: si è trattato di atto interruttivo con efficacia permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello, avvenuto nel maggio 2022, secondo l’orientamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 8/2004/QM. Da quella data è ricorso un nuovo termine quinquennale, rispettato.
Nel merito, la disciplina applicabile è quella degli artt. 204, 205 e 206 del DPR n. 1092/1973. L’indebito è correttamente accertato nell’an e nel quantum, ma alla verifica della pretesa restitutoria avrebbe dovuto seguire la revoca in autotutela del provvedimento di inabilità entro il termine dei tre anni dal novembre 2010.
L’ente ha invece lasciato decorrere il tempo utile, determinando le condizioni per l’applicazione delle limitazioni all’azione di recupero. La visita del 2010 era stata richiesta dall’ente medesimo, che ne ha conosciuto direttamente l’esito attraverso i canali istituzionali: non era quindi necessaria alcuna comunicazione del pensionato.
Nessun elemento concreto di dolo è stato allegato o contestato dall’istituto. La sola consapevolezza della perdita del diritto non vale a integrare il fatto doloso. La Corte accoglie pertanto il ricorso e dichiara l’irripetibilità delle somme, con condanna dell’Inps alla restituzione di 22.189,48 euro e al pagamento degli oneri difensivi.
Nota della Redazione
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