Disponibilità giuridica dei titoli per la responsabilità dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 140 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conto giudiziale dei consegnatari di beni mobili dello Stato, tenuto alla resa del conto per i titoli azionari e partecipativi è il soggetto che abbia la disponibilità giuridica della partecipazione, ossia chi sia incaricato di esercitare i diritti di socio nelle società partecipate, e non il mero detentore materiale dei titoli. La mera custodia, riconducibile al solo “debito di vigilanza” di cui all’art. 32, comma 2, r.d. n. 827/1924, non integra la qualità di agente contabile. Il conto reso da chi non aveva l’obbligo di renderlo è improcedibile, fermo restando l’obbligo dell’ente di presentare il conto secondo le regole indicate, ove ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
Con provvedimento dirigenziale del 21.12.2023, la CCIAA di Taranto aveva conferito alla propria Provveditore l’incarico di consegnatario dei titoli azionari dell’Ente, senza tuttavia specificare alcuna delega all’esercizio dei connessi diritti sociali. Con riferimento al periodo 1.1.2024–29.2.2024, ultima gestione prima dell’accorpamento con la CCIAA di Brindisi, l’agente contabile rendeva il conto giudiziale, corredato dal verbale del Collegio dei revisori e dal provvedimento di parifica.
Il Magistrato istruttore, pur dando atto della regolarità formale del conto e dell’assenza di contestazioni, deferiva la questione al Collegio, ritenendo che la qualifica di Provveditore non fosse di per sé indicativa della qualità di consegnatario. In assenza di un formale provvedimento di attribuzione dell’incarico e di attività gestionale sui diritti di socio, il conto sarebbe stato reso da soggetto non tenuto e, in ogni caso, con rappresentazione delle partecipazioni al valore nominale e non effettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione, richiamato il quadro normativo di riferimento, osserva che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 20, lett. c), r.d. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La giurisprudenza contabile più recente, superando la visione tradizionale ancorata alla custodia materiale, individua l’agente contabile nel soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, valorizzando la nozione di disponibilità giuridica della partecipazione.
Depongono in tal senso le previsioni del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), che all’art. 9, comma 4, attribuisce l’esercizio dei diritti del socio, per le partecipazioni non statali, regionali o locali, all’organo amministrativo dell’ente. Nel caso di specie, la Provveditore non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti sociali, essendosi limitata alla conservazione materiale dei titoli: ne consegue che ella era gravata da un mero “debito di vigilanza”, e non da un “debito di custodia”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, r.d. n. 827/1924.
In via incidentale, il Collegio ritiene fondato anche il rilievo sulle modalità di resa del conto. In base alle richiamate disposizioni e al § 6.1.3 del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, la rappresentazione delle partecipazioni al solo valore nominale è staticamente non indicativa del reale valore, dovendosi invece acquisire il risultato della partecipata secondo il metodo del patrimonio netto, come richiesto anche dall’art. 29 r.d. n. 827/1924 e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, con nulla per le spese in assenza di attività difensiva dell’agente. Resta fermo l’obbligo dell’Ente camerale, coercibile su iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto, di presentare il conto giudiziale secondo le regole sopra indicate.
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Nota della Redazione
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