Credenziali SIAN e conflitto di interessi nel danno da contributi FEAGA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 234 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’operatrice di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola, titolare delle credenziali di accesso al SIAN, risponde a titolo di dolo del danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi FEAGA quando omette ogni verifica sui titoli di conduzione dichiarati dal beneficiario e consente l’utilizzo delle proprie credenziali da parte di terzi. La violazione degli obblighi di custodia delle credenziali e delle regole sul conflitto di interessi integra l’elemento oggettivo e quello soggettivo dell’illecito contabile. In presenza di una condotta fraudolenta del richiedente, il dies a quo della prescrizione decorre dalla piena scoperta del danno e non dall’erogazione del contributo. Gli atti interruttivi compiuti verso un condebitore solidale spiegano effetto verso tutti gli altri ai sensi dell’art. 1310, comma 1, cod. civ.
Il Fatto
La Procura regionale ha riassunto il giudizio di responsabilità nei confronti di un’operatrice di sede territoriale di un CAA, contestandole di avere istruito e inserito nel SIAN le domande uniche di pagamento di una società cooperativa agricola per le campagne 2009 e 2011, in assenza di titoli validi sulla disponibilità giuridica dei terreni. I contributi indebitamente percepiti ammontavano complessivamente a euro 54.026,89.
In primo grado la citazione era stata dichiarata inammissibile per nullità della notificazione dell’invito a dedurre. La Sezione d’Appello, accogliendo l’impugnazione della Procura, ha escluso la nullità e rimesso gli atti al primo giudice per la prosecuzione sul merito e la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la tempestività della riassunzione, depositata entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello, e dichiara la contumacia della convenuta, non costituitasi nella fase di appello. Richiama il principio secondo cui l’atto di riassunzione non introduce un nuovo procedimento ma consente la prosecuzione di quello pendente, con la conseguenza che le domande non trascritte si presumono mantenute ferme.
Quanto alla prescrizione, la Corte rileva che la fattispecie integra un’ipotesi di occultamento doloso del danno: le dichiarazioni false sulla disponibilità dei terreni, agevolate dalle condotte omissive degli operatori del CAA, hanno tratto in inganno l’AGEA sull’effettiva estensione delle superfici. Il dies a quo coincide pertanto con la piena scoperta del danno, identificata nella segnalazione della Polizia giudiziaria acquisita l’8 marzo 2018. La notifica dell’invito a dedurre del 10 febbraio 2022 è intervenuta prima del maturare del quinquennio. In ogni caso, il provvedimento di accertamento dell’AGEA del 2016 e il verbale di contestazione del 2018 valgono quali atti interruttivi con effetto verso tutti i condebitori solidali.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dei compiti dei CAA e conclude che il loro ruolo non è di mero trasmettitore dei documenti, ma di verifica della regolarità delle dichiarazioni e dell’effettiva titolarità giuridica dei fondi, anche in ragione del valore probatorio del fascicolo aziendale verso le pubbliche amministrazioni.
La convenuta ha permesso, tramite le proprie credenziali personali, l’inserimento delle domande di un’impresa facente capo al proprio fratello, in palese conflitto di interessi e senza la documentazione giustificativa dei titoli di conduzione. La Corte afferma che l’omessa custodia delle credenziali di accesso al sistema informatico, di cui altri abbiano approfittato per disporre pagamenti indebiti, integra tanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo dell’illecito. La responsabilità è dunque affermata a titolo di dolo, in concorso con i convenuti già condannati, con condanna in solido al risarcimento e liquidazione delle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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