Spese economali e rappresentanza: il regolamento di contabilità delimita il discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 22 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la gestione economale, in quanto gestione per cassa in regime di anticipazione destinata a minute spese indifferibili e urgenti, è ammessa a discarico nei limiti delle voci analiticamente previste dal regolamento di contabilità vigente ratione temporis. Le spese non riconducibili a tali voci, e in particolare quelle di rappresentanza in assenza di un apposito regolamento già deliberato, sono irregolari. Parimenti irregolari sono le spese di missione poste a carico del fondo economale, non essendo riconducibili alla natura della gestione, e quelle prive di regolare documentazione giustificativa. Il contabile risponde della relativa restituzione, non essendo invocabile il diverso regime della responsabilità amministrativa, che presuppone il dolo o la colpa grave.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto della gestione economale di un Comune, redatto dall’economo comunale. Il magistrato istruttore ha contestato la legittimità di una serie articolata di spese, riconducibili a tre gruppi: forniture di rinfreschi, omaggi, targhe e fiori; due esborsi privi di documento fiscale; spese di missione sostenute con il fondo economale. Il Comune, interpellato, ha sostenuto la riconducibilità delle prime alla disciplina regolamentare delle spese economali.

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna del contabile alla restituzione. Il contabile si è costituito, richiamando il regolamento comunale e contestando l’automatica equiparazione tra irregolarità formale e responsabilità. La questione giunge così alla Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della gestione economale ai sensi dell’art. 153, comma 7, del TUEL. Si tratta di gestione per cassa in regime di anticipazione, finalizzata a far fronte con immediatezza a spese di modesta entità, caratterizzate da indifferibilità e urgenza. Ne deriva il divieto di formazione di residui e l’impossibilità di disporre pagamenti su impegni di esercizi pregressi.

Su questa base la Corte esamina il catalogo delle spese ammesse dal regolamento di contabilità comunale. Rileva che, in assenza nel regolamento vigente ratione temporis di una voce relativa alle spese di rappresentanza, e considerato che il relativo regolamento è stato approvato solo successivamente, le uniche spese riconducibili ai compiti degli amministratori e ammissibili a discarico sono quelle specificamente individuate. Le altre, per la parte non riconducibile alle voci regolamentari, restano irregolari.

Quanto ai due esborsi documentati solo da un foglio manoscritto e da uno scontrino non fiscale, il Collegio li considera ugualmente irregolari, non essendo rispettato il requisito della regolare documentazione giustificativa.

Le spese di missione del Sindaco, degli Assessori e del Segretario comunale non possono essere ascritte ad alcuna voce del regolamento. Esse, per loro natura, sono oggetto di programmazione e trovano copertura in altro capitolo di bilancio; non rispondono quindi al requisito di immediatezza proprio della gestione economale.

Il Collegio respinge infine l’equiparazione tra responsabilità contabile e responsabilità amministrativa. Quest’ultima presuppone il dolo o la colpa grave; il giudizio di conto resta governato dalla verifica della regolarità della gestione e della fedeltà del rendiconto. Per l’effetto dichiara la parziale irregolarità della gestione e condanna il contabile alla restituzione delle somme non ammesse a discarico, oltre interessi legali, con condanna alle spese di giudizio secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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