La perdita del contributo pubblico a fondo perduto è risarcibile con nesso causale provato (Cons. Stato n. 1454 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perdita di un contributo pubblico determinata dall’illegittimo ritardo dell’amministrazione nel rilascio del titolo edilizio è risarcibile a condizione che il contributo sia previsto a fondo perduto e non soggetto a restituzione, dovendo altrimenti il pregiudizio essere individuato nelle somme direttamente impiegate o nelle meno favorevoli condizioni di reperimento delle risorse. Grava sul danneggiato l’onere di allegare e provare le caratteristiche del finanziamento, i costi sostenuti e il nesso di causalità tra la condotta amministrativa e la perdita del beneficio. Nel processo amministrativo l’art. 64, comma 1, c.p.a. impronta il riparto probatorio al principio di vicinanza della prova, ma l’attività istruttoria officiosa presuppone l’allegazione circostanziata dei fatti da provare e non supplisce all’inerzia della parte. È inammissibile in appello la domanda risarcitoria che introduce pregiudizi diversi da quelli dedotti in primo grado, in forza del divieto di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale otteneva dalla Regione un contributo per la realizzazione di una struttura turistica extralberghiera, subordinato al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. L’istanza veniva dapprima respinta, poi reiterata negativamente; solo a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare il titolo edilizio veniva rilasciato. Nel frattempo il beneficiario rinunciava al finanziamento, che la Regione revocava.

Il danneggiato agiva inizialmente davanti al giudice ordinario, che declinava la giurisdizione; riassunta la causa davanti al TAR Campania, veniva sollevato conflitto negativo e le Sezioni Unite affermavano la giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR respingeva nel merito il ricorso risarcitorio e la parte proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare di ordine processuale. Nel processo amministrativo le censure vanno formulate nel termine decadenziale e, per effetto del divieto dell’art. 104, comma 1, c.p.a., sono inammissibili in appello i motivi non tempestivamente dedotti in primo grado. Poiché la domanda originaria riguardava la perdita del contributo, la richiesta di risarcire costi di progettazione, oneri concessori e mancato guadagno costituisce modifica della domanda e resta estranea al thema decidendum.

Nel merito la Corte condivide le conclusioni del giudice di primo grado. L’appellante non ha chiarito le caratteristiche del contributo e, in particolare, se lo stesso dovesse essere restituito al termine della realizzazione del progetto. Il rilievo è decisivo: la perdita del contributo per colpa del Comune è risarcibile solo se il finanziamento è a fondo perduto, non se deve essere restituito.

Sul piano probatorio il Collegio richiama l’art. 64, comma 1, c.p.a., che delinea una correlazione tra onere e disponibilità della prova secondo il principio di vicinanza della prova, e richiama la sentenza n. 5564 del 2021 della Sezione IV. Resta comunque fermo l’onere di allegare i fatti in maniera circostanziata, poiché l’istruttoria officiosa ha carattere complementare e mai sostitutivo dell’inerzia della parte.

La Corte esclude altresì la prova del nesso di causalità. Il Comune si era attivato subito dopo la seconda ordinanza cautelare, richiedendo i pareri agli enti preposti e l’integrazione documentale alla ditta; tale integrazione giungeva solo dopo alcuni mesi e a seguito di sollecitazione. La Regione aveva inoltre prorogato i termini fino al 30 aprile 2009, successivamente alla rinuncia. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *