Terre civiche, risoluzione della concessione per vizi genetici e inadempimento (Cons. Stato n. 1456 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione di terre civiche è legittimamente risolta quando difettino, in via originaria, i presupposti essenziali dichiarati dal concessionario, ovvero la disponibilità dell’area e la titolarità dei manufatti insistenti su di essa, costituendo tali elementi requisiti imprescindibili del rapporto. Integra autonoma ragione di risoluzione la difformità soggettiva tra il destinatario dell’autorizzazione regionale e il contraente effettivo, non degradabile a mera irregolarità formale. Il mancato pagamento dei canoni per plurime annualità, non sanato tempestivamente, configura grave inadempimento e legittima l’interruzione del rapporto. La concessione, per il suo carattere intuitus personae e il regime pubblicistico del bene, non è trasmissibile mortis causa in difetto di espressa previsione. Ove l’atto sia sorretto da una pluralità di motivi autonomi, la fondatezza di una censura non ne determina l’annullamento se permane un giustificativo idoneo.

Il Fatto

Il Comune di Bussi Sul Tirino, con determina n. 193 del 5 giugno 2024, ha disposto la risoluzione del contratto di concessione di terre civiche stipulato l’11 gennaio 2018, avente ad oggetto una particella catastale. La risoluzione si fondava su plurimi motivi: difetto dei presupposti essenziali dichiarati, mancanza di valida autorizzazione regionale, inadempimento nel pagamento dei canoni 2018-2020 e decesso del concessionario con intrasmissibilità del rapporto.

Gli eredi e la società del concessionario hanno impugnato la determina. Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente il difetto dei presupposti essenziali. Gli appellanti hanno riproposto le censure disattese, chiedendo anche la sospensione del giudizio per pendenza di una causa civile petitoria e possessoria davanti al Tribunale di Sulmona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude la sospensione necessaria ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., difettando il vincolo di dipendenza tecnico-giuridica: oggetto del giudizio è la legittimità della risoluzione, non l’accertamento definitivo della proprietà o del possesso. Richiamando le Sezioni Unite n. 22100 del 2025, il Consiglio applica l’art. 8 c.p.a., che consente la cognizione incidentale dei diritti senza efficacia di giudicato.

Nel merito, l’appello è infondato. La documentazione attesta che l’area era stata concessa sin dal 1977 al controinteressato con deliberazioni mai revocate, che questi aveva realizzato i manufatti e presentato domanda di condono. Le dichiarazioni rese dal concessionario nel 2018 sulla disponibilità dell’area e sulla titolarità delle opere non trovano riscontro. Eventuali atti ricognitivi o condotte tolleranti non valgono a costituire titolo in materia di beni gravati da uso civico.

Quanto alla difformità soggettiva, l’autorizzazione regionale del 2017 era stata rilasciata in favore di una società mai costituita, mentre il contratto fu stipulato con la persona fisica. Lo scostamento non è irregolarità formale: l’autorizzazione regionale è presupposto indefettibile del rapporto. L’errore è imputabile al richiedente, che ha introdotto il procedimento in nome di un soggetto inesistente. La successiva revoca regionale conferma la centralità del titolo.

Il mancato pagamento dei canoni 2018-2020, sanato solo parzialmente e tardivamente nel luglio 2024, costituisce grave e reiterato inadempimento. La mancanza di preventiva diffida non assume rilievo decisivo, essendo l’obbligo contrattualmente previsto e la condotta protratta nel tempo.

La concessione non è trasmissibile mortis causa: l’istanza di voltura, presentata da soggetto privo di titolo autorizzatorio, si innesta su un rapporto già viziato. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. La pluralità di motivi autonomi sorregge l’atto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 79 c.p.c.

Tutte le 34 sentenze sull'art. 79 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *