Riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 4659 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, disciplinato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, deve concludersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La scadenza di tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso integra la fattispecie del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Nel valutare l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, il Ministero deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli richiesti dalla normativa nazionale, e deve disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava in data 24.4.2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo in Italia. A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, la ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022. Quanto al termine procedimentale, ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come novellato dal d.lgs. n. 15/2016, che fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Il termine risultava ormai decorso alla data di proposizione del ricorso, con conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento del Ministero. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine ritenuto congruo in ragione dell’elevato numero di istanze della specie presentate, come già riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata (TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023; TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024).
Quanto ai criteri di valutazione dell’istanza, il Tribunale ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022, ritenuti applicabili anche ai titoli conseguiti in altri Stati membri dell’Unione Europea. L’Amministrazione è quindi tenuta a verificare la coerenza del percorso di studi svolto all’estero con i requisiti richiesti dalla direttiva 2005/36/CE, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e a disporre eventuali misure compensative proporzionate. Il Collegio ha altresì richiamato il principio della Corte di Giustizia UE (causa C-313/01, Morgenbesser) secondo cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha disposto la nomina del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inadempienza, da concludersi nel termine di giorni 90 dalla scadenza del termine principale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.