Verifica di anomalia e comprova delle dichiarazioni possono svolgersi in parallelo (Cons. Stato n. 1460 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non è tenuta a svolgere in sequenza il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e quello di comprova delle autodichiarazioni rese in sede di offerta tecnica. L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e la lex specialis non impongono la separazione delle due fasi né stabiliscono che la verifica delle dichiarazioni sia propedeutica a quella di congruità. La conduzione parallela risponde al principio di economicità dei mezzi giuridici e di massima tempestività e non lede l’interesse dell’operatore economico, che non deduce alcun vulnus concreto. La circostanza che i due procedimenti si concludano con un unico atto non ne altera l’autonomia, restando distinto il campo di indagine di ciascuno. Il giudizio di incongruità dell’offerta, fondato su criticità sostanziali e strutturali complessivamente valutate, giustifica l’esclusione.

Il Fatto

La società appaltante indice una procedura aperta per lavori di ripristino di condotte fognarie, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito, la società ricorrente risulta prima in graduatoria. Il R.U.P., con un’unica comunicazione, avvia sia la comprova delle dichiarazioni rese nell’offerta tecnica sia la verifica delle giustificazioni economiche.

Alla luce delle giustificazioni, il R.U.P. ritiene l’offerta incongrua e rileva la non corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e quanto effettivamente offerto. La stazione appaltante dispone quindi l’esclusione. La ricorrente impugna dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, che accoglie il ricorso per avere l’amministrazione indebitamente esteso l’ambito oggettivo della verifica di anomalia. La stazione appaltante propone appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina congiuntamente i primi due motivi di appello, incentrati sulla pretesa commistione tra le due fasi. La sentenza di primo grado aveva ravvisato una violazione del principio di separazione funzionale, avendo la stazione appaltante fuso nella verifica di anomalia accertamenti propri del diverso subprocedimento di comprova delle autodichiarazioni.

Il Collegio ritiene la censura fondata. La stazione appaltante ha avviato simultaneamente le due verifiche, ma le ha poi trattate separatamente, con campi di indagine distinti e con autonome interlocuzioni istruttorie. Al di là del dato formale delle note uniche, i subprocedimenti si sono svolti senza interferenze pregiudizievoli per l’interesse dell’operatore economico, che non ha dedotto alcun vulnus concreto.

La disciplina codicistica e la lex specialis non prevedono divieti di commistione né impongono un ordine di compimento. Le clausole del disciplinare richiamate dal primo giudice non prescrivono di mantenere distinte le verifiche. Anzi, le due verifiche, pur autonome, possono presentare profili di contatto, potendo una falsa dichiarazione rifluire sull’attendibilità dell’offerta, e ben possono essere condotte in parallelo.

Respinto è anche il motivo riproposto sulla pretesa contraddittorietà della condotta: la richiesta di integrazioni sulla sola offerta tecnica non esprime una valutazione di esaustività delle giustificazioni economiche. Quanto ai rilievi sull’offerta, la Corte conferma la solidità delle conclusioni del R.U.P.: il prezzario di riferimento era individuato dal capitolato; il listino del 2021 utilizzato dall’operatore non è attendibile per le dinamiche inflattive; il liner non è univocamente identificato e presenta caratteristiche difformi dal progetto.

Le criticità sulla disponibilità degli impianti e sulla formazione degli operatori sono fondate, non risultando documentata la disponibilità dei mezzi né il monte ore richiesto. I rilievi, valutati congiuntamente e sinteticamente, rivelano l’inattendibilità complessiva della proposta. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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