Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 287 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente è legittimato ad agire solo per le somme liquidate in proprio favore e non anche per le spese processuali distratte in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali difetta la titolarità del diritto. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza, quale presupposto di ammissibilità della domanda. L’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dal D. Lgs. 149/2022, sostituisce la spedizione in forma esecutiva. Il compenso del commissario ad acta nominato in un dipendente pubblico è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore di una somma a titolo di retribuzione professionale docente. La sentenza era stata notificata e non era stata impugnata.
Nonostante il titolo esecutivo fosse ormai definitivo, l’Amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, con la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto della domanda. La ricorrente può agire per l’ottemperanza solo in relazione alle somme liquidate in suo favore, mentre difetta di legittimazione quanto alle spese processuali distratte in favore dei procuratori antistatari, non richieste nelle conclusioni.
Quanto ai presupposti di rito, il Tribunale ha verificato che il titolo esecutivo era stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. La notifica era stata effettuata a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione.
Il Collegio ha poi accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenuto applicabile anche all’ottemperanza. Poiché l’Amministrazione non ha contestato l’omissione, la domanda è stata accolta.
È stato quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, con la nomina sin d’ora di un commissario ad acta individuato in un dirigente del medesimo dicastero, munito di facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di dipendente pubblico, le funzioni commissariali sono connesse ai compiti istituzionali e il relativo compenso è compreso in quello già stabilito.
Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione ridotta per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, rilevata la natura seriale del contenzioso e l’inottemperanza sistematica alle condanne relative alla retribuzione professionale docenti.
Nota della Redazione
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