Perdita di edificabilità e nesso causale con il diniego illegittimo (C.G.A.R.S. n. 384 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittimo diniego di concessione edilizia, annullato in sede giurisdizionale con pronuncia passata in giudicato, integra nesso di causalità diretto rispetto al danno da perdita della vocazione edificatoria del fondo, anche quando tale perdita consegua a una sopravvenuta destinazione urbanistica incompatibile. Se la concessione fosse stata rilasciata e le opere realizzate, il nuovo strumento pianificatorio non avrebbe potuto destinare l’area a verde attrezzato. Il contrasto giurisprudenziale in materia di lotto intercluso e di necessità del piano di lottizzazione, pur non superando la soglia della fisiologica dialettica esegetica, è idoneo ad affievolire il profilo soggettivo della colpa e giustifica una riduzione equitativa del quantum risarcitorio.
Il Fatto
I comproprietari di un fondo chiedono al Comune il rilascio della concessione edilizia per due edifici da destinare a civile abitazione e attività commerciale. Il diniego viene impugnato e annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato. Nelle more, il nuovo P.R.G. muta la destinazione dell’area da edificabile a verde attrezzato, rendendo ineseguibile il titolo.
I proprietari agiscono per il risarcimento del danno, quantificato in oltre tre milioni di euro tra danno emergente e lucro cessante. Il TAR accoglie solo la voce relativa alla perdita della vocazione edificatoria e liquida in via equitativa la differenza di valore, condannando il Comune a formulare proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha respinto le ulteriori voci risarcitorie. L’oggetto dell’appello resta circoscritto alla sola perdita della vocazione edificatoria.
Le censure sull’adeguatezza delle opere di urbanizzazione e sui requisiti del progetto perdono rilievo. È pacifico che l’area fosse edificabile nel 2004 e inedificabile dal 2006. Il danno da sopravvenuta inedificabilità sussisterebbe anche ove la concessione non fosse stata ipoteticamente accoglibile per ragioni diverse da quella indicata nel provvedimento annullato.
Quanto al nesso causale, il mutamento di destinazione deriva dal nuovo P.R.G., ma il diniego illegittimo del 2004 ha avuto efficacia causale diretta. Se la concessione fosse stata rilasciata e le opere realizzate, il piano non avrebbe potuto destinare a verde un’area già edificata, né una destinazione incompatibile avrebbe inciso su costruzioni legittime.
Sul profilo soggettivo, sono inammissibili perché coperte dal giudicato le questioni sulla natura interclusa del lotto e sulla necessità del piano di lottizzazione. Tuttavia il contrasto giurisprudenziale richiamato dall’appellante, senza oltrepassare la fisiologica dialettica esegetica, affievolisce la colpa dell’amministrazione, che negò il titolo sul presupposto della preventiva lottizzazione.
L’appello è quindi parzialmente accolto: il risarcimento, calcolato con il parametro fissato dal TAR, è ridotto in via equitativa del 15%, con conferma dell’ordine di formulare la proposta entro novanta giorni. Le spese del doppio grado sono compensate per un quinto e poste per quattro quinti a carico del Comune.
Nota della Redazione
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