L’ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 non riapre il giudicato sulla sanzione pecuniaria (TAR Lazio n. 392 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici non costituisce provvedimento amministrativo, perché si risolve nel mero invito a pagare quanto dovuto per evitare la riscossione coattiva e non produce effetti giuridici innovativi della sfera del destinatario. La giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 32 del d.lg. 1 settembre 2011, n. 150, è circoscritta ai giudizi volti a contestare l’esperibilità dell’azione di recupero del credito o la legittimità dei singoli atti del procedimento di riscossione; la contestazione dell’an e del quantum della pretesa spetta invece al giudice amministrativo. Ove l’an e il quantum siano già stati definiti con giudicato formatosi sul provvedimento sanzionatorio, la censura proposta contro l’ingiunzione è inammissibile.
Il Fatto
Il Comune di Aprilia aveva ordinato la demolizione di manufatti abusivi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. I ricorrenti impugnavano quel provvedimento e un successivo ordine di sospensione lavori e demolizione: entrambi i ricorsi erano dichiarati improcedibili, sul presupposto che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità avesse reso inefficaci le ordinanze.
Ritenuta l’inottemperanza agli ordini di demolizione, il Comune applicava la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso contro quel provvedimento era respinto con sentenza, confermata in appello dal Consiglio di Stato. La controversia all’esame nasce dall’impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento: i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’accertamento dell’inottemperanza, poiché le ordinanze di demolizione sarebbero state dichiarate inefficaci, e l’assenza di una delibera comunale che graduasse la sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La difesa dell’ente sosteneva che la controversia appartenesse al giudice ordinario, trattandosi di atto della procedura esecutiva disciplinata dal r.d. n. 639/1910 e richiamata dall’art. 32 d.lg. n. 150/2011.
Richiamando Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2005, n. 5332, il Tribunale chiarisce che la giurisdizione ordinaria è circoscritta alla contestazione dell’esperibilità dell’azione di recupero o della legittimità dei singoli atti della riscossione. Quando invece la censura investe l’an o il quantum della pretesa del Comune, la cognizione è del giudice amministrativo. Nel caso concreto i ricorrenti non contestano gli atti della procedura esecutiva, ma l’esistenza stessa dell’obbligazione, cioè la legittimità dell’ordinanza che ha applicato la sanzione: la giurisdizione appartiene quindi al TAR.
La domanda è tuttavia inammissibile per una ragione diversa. L’atto impugnato si risolve nel mero invito a pagare quanto dovuto, al fine di evitare il ricorso alla riscossione coattiva: non è un provvedimento amministrativo, non innova la situazione giuridica dei ricorrenti. Le censure dedotte non lo riguardano, ma si dirigono contro il diverso provvedimento che ha applicato la sanzione pecuniaria.
Su quel provvedimento si è ormai formato il giudicato. I ricorrenti lo avevano impugnato, il ricorso era stato respinto e la decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato. L’an e il quantum della sanzione non possono più essere rimessi in discussione. L’argomento secondo cui l’inefficacia delle ordinanze di demolizione avrebbe privato di presupposto la sanzione si scontra con il giudicato già formatosi, che non è superabile per via dell’impugnazione di un atto meramente ricognitivo del debito.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio liquidate in euro duemila oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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