Perdita del grado per rimozione e prova dell’uso di stupefacenti (Cons. Stato n. 3815 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita del grado per rimozione del militare della Guardia di finanza può fondarsi su un quadro indiziario gravemente, precisamente e concordantemente orientato, nel quale assumono rilievo la diretta osservazione degli operanti, gli esiti degli accertamenti tossicologici e delle controanalisi e la complessiva condotta tenuta dall’incolpato. La sottrazione volontaria agli esami disposti nell’immediatezza dei fatti e la modificazione del proprio aspetto fisico prima di sottoporsi tardivamente ai prelievi costituiscono elementi valutabili a carico, non mere circostanze neutre. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti discrezionali della pubblica amministrazione resta nei noti limiti del controllo di logicità e congruità, non potendo sostituire la valutazione di merito. La c.t.u. non può supplire all’onere della prova gravante sulla parte, né sopperire all’assenza di campioni di sicura attribuibilità e temporalmente prossimi ai fatti. La compressione del diritto di difesa è esclusa quando l’incolpato abbia avuto termine adeguato per organizzare le proprie difese e la difesa officiosa sia stata effettivamente esercitata.
Il Fatto
Un appuntato scelto della Guardia di finanza veniva osservato da una volante della Polizia, in zona periferica di Padova, mentre effettuava uno scambio dalla propria autovettura con un soggetto in bicicletta. All’intimazione di fermarsi l’uomo accelerava, arrestandosi solo dopo il superamento di un cavalcavia; gli agenti riferivano di averlo visto gettare dalla vettura un involucro, poi rinvenuto e risultato contenente cocaina. Disposti gli accertamenti tossicologici per il giorno stesso, l’interessato non si presentava, adducendo motivi sanitari; si sottoponeva agli esami solo il 18 settembre 2015, con esito positivo per cocaina e benzoilecgonina, confermato dalle controanalisi.
All’esito del procedimento disciplinare veniva irrogata la perdita del grado per rimozione. Il TAR Veneto respingeva il ricorso; l’interessato proponeva appello, riproponendo le censure di primo grado e insistendo per una c.t.u. tossicologica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’appello, prolisso e reiterativo, ripropone le stesse censure del primo grado senza introdurre argomenti capaci di scardinare il ragionamento del TAR. Sul primo motivo, relativo all’efficacia dell’atto recettizio, richiama la disciplina speciale degli artt. 40 e 41 della legge n. 833 del 1961, applicabile ratione temporis, secondo cui la perdita del grado decorre dalla data della determinazione; il precedente invocato dall’appellante non aveva considerato la norma speciale.
Sul visto di controllo, il visto di conformità risulta apposto nei termini previsti dagli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 123 del 2011, né alcuna norma impone una nuova notifica del provvedimento vistato all’interessato. Quanto al merito degli addebiti, la Corte valorizza la convergenza di molteplici elementi: i dati di luogo e orario, lo scambio direttamente osservato, il tentativo di sottrarsi al controllo, il gesto di disfarsi dell’involucro, la sottoscrizione senza osservazioni dei verbali, gli esiti delle analisi e delle controanalisi. A ciò si aggiunge l’atteggiamento tenuto dall’interessato, che si è reso disponibile agli accertamenti solo a distanza di molti giorni e con capelli rasati e depilazione completa. Tali aspetti sono fortemente sintomatici e valutati in modo non illogico né affrettato.
Sul diritto di difesa, il differimento della seduta è previsto dall’art. 1370 del d.lgs. n. 66 del 2010 solo in caso di effettivo legittimo impedimento. L’incolpato aveva avuto quarantuno giorni per predisporre la linea difensiva; le reiterate rinunce dei difensori di fiducia e la mancata indicazione dei recapiti non possono ridondare a carico dell’Amministrazione, essendo stata assicurata ed esercitata la difesa officiosa mediante deposito di memoria. L’appellante non ha indicato quali argomenti difensivi gli siano stati preclusi.
Quanto ai campioni, la Corte osserva che l’eventuale perplessità sulla riferibilità del campione “B” non inficia il quadro, costituendo le controanalisi solo uno degli elementi valutati. La c.t.u. è stata ragionevolmente negata: non può sostituire l’onere della prova e si fonderebbe sul medesimo materiale biologico, privo di sicura attribuibilità e di prossimità temporale ai fatti. L’appello è dunque integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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