Tenda parasole su serra non richiede autorizzazione paesaggistica (TAR Toscana n. 164 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di una tenda parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato rientra tra le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.22 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, applicabile anche agli interventi realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore in forza dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 31/2017. Il parere della Soprintendenza che richiami in modo generico le prescrizioni della scheda di vincolo, senza precisare quali valori paesaggistici siano compromessi e quali caratteristiche costruttive li offendano, è carente di motivazione. L’omesso esame delle osservazioni procedimentali integra violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’illegittimità del parere vincolante travolge il diniego comunale che su di esso si fonda.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un edificio residenziale e del relativo parco in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La precedente proprietaria aveva presentato nel 2016 istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Su richiesta dell’Amministrazione l’istanza è stata estesa a una tenda parasole posta a copertura di una serra legittimamente edificata.

La Soprintendenza ha comunicato motivi ostativi, poi confermati con parere negativo del 12 marzo 2019, richiamando i punti 3.c.1 e 4.c.1 della scheda di vincolo. Il Comune ha respinto la domanda con provvedimento del 16 aprile 2019. I proprietari impugnano dinanzi al TAR, deducendo l’esclusione dell’opera dall’autorizzazione paesaggistica, la genericità del parere e l’omessa confutazione delle difese procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente le censure e le ritiene fondate. La tenda, costituita da materiale plastico retrattile su sottili pali in alluminio e destinata a evitare il surriscaldamento della serra, rientra nella previsione del punto A.22 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, che contempla l’installazione di tende parasole in spazi pertinenziali ad uso privato. Ne deriva che non era necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

L’applicazione della norma agli interventi anteriori si fonda sull’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 31/2017, che esclude la rimessione in pristino per le opere ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 2 del medesimo decreto, tra cui quelle non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.

In via ulteriore il Collegio rileva la carenza di motivazione del parere. Il richiamo ai punti 3.c.1 e 4.c.1 della scheda di vincolo, dal contenuto complesso e articolato, non consente di comprendere quali valori paesaggistici siano stati effettivamente compromessi. Il parere si limita ad affermare apoditticamente l’inadeguatezza del manufatto. Nemmeno la documentazione fotografica allegata alla domanda rivela un’incompatibilità evidente, ritraendo una struttura leggera, di colore neutro, aderente alla serra e chiudibile.

Il Collegio censura infine l’omesso riferimento alle osservazioni della proprietà in sede procedimentale, con violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’illegittimità del parere vincolante determina quella del diniego comunale, che su di esso esclusivamente si fonda. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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