Perenzione impugnazione e inoppugnabilità atto presupposto in opposizione a decreto ingiuntivo (Cons. Stato n. 6269 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perenzione del ricorso di annullamento determina l’estinzione del processo senza giudicato di merito sul rapporto, ma lascia fermo il provvedimento impugnato che, decorso il termine dell’art. 29 c.p.a., diviene inoppugnabile. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il titolo dell’erogazione è così venuto meno per effetto dell’atto amministrativo rimasto efficace, e non già per una statuizione del decreto di perenzione. Il giudice non può conoscere in via incidentale della legittimità dell’atto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, ai sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, c.p.a., a fortiori quando l’impugnazione proposta si sia estinta per perenzione. Le domande di accertamento, contrattuali e risarcitorie che presuppongono la rimozione dell’atto restano precluse, mentre sulla giurisdizione non sollevata con specifico motivo si forma giudicato interno ai sensi dell’art. 9 c.p.a.

Il Fatto

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio, con il quale è stato ordinato a una società il pagamento in favore del Gestore dei servizi energetici della somma di euro 404.723,23, oltre interessi, a titolo di restituzione di un acconto erogato nell’ambito di una pratica di Conto termico.

La pretesa restitutoria si fonda sull’annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi e sugli atti consequenziali. La società, dopo avere impugnato l’annullamento dinanzi al giudice amministrativo, ha visto il ricorso dichiarato perento. Ha quindi proposto opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al TAR Lazio, che ha respinto l’opposizione. La sentenza è stata appellata e la causa è giunta davanti al Cons. Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Le questioni sul consolidamento dei provvedimenti e sulla certezza del credito formano oggetto specifico del primo e del secondo motivo, che soddisfano l’onere di specificità dell’art. 101, comma 1, c.p.a.

L’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a., è dichiarata inammissibile. La sentenza appellata aveva statuito espressamente sulla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., e l’appello non aveva proposto alcun motivo sul punto, anzi aveva qualificato la materia come pacificamente devoluta alla giurisdizione esclusiva. Si è formato il giudicato interno, che preclude il rilievo d’ufficio e la deduzione successiva. La memoria illustrativa non può ampliare il thema decidendum. Per ragioni processuali assorbenti il Collegio non esamina quindi l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5927 del 2026, richiamato dall’appellante.

È respinta anche l’istanza di sospensione e di differimento dell’udienza. Difettano i presupposti dell’art. 295 c.p.c., applicabile per il rinvio dell’art. 79, comma 1, c.p.a.: le domande pendenti davanti al giudice ordinario coincidono con quelle proposte in opposizione, sicché non vi è pregiudizialità ma una questione di giurisdizione, non governabile con il criterio della prevenzione. Il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è consentito solo in casi eccezionali, non integrati dalla mera opportunità di attendere il giudizio civile.

Nel merito l’appello è infondato. La perenzione estingue il processo e non il diritto di azione, ma quando ha ad oggetto l’annullamento di un provvedimento ne lascia ferma l’efficacia: l’atto del 6 giugno 2018 è divenuto inoppugnabile e ha disciplinato autoritativamente il rapporto. Le domande di accertamento, contrattuali e risarcitorie non sono autonome, perché presuppongono la negazione degli effetti dell’atto. Il sindacato incidentale è precluso dall’art. 34, comma 2, secondo periodo, c.p.a., a fortiori quando l’impugnazione proposta si è estinta per perenzione.

Quanto al rapporto contrattuale, il provvedimento non integra un recesso unilaterale, ma rimuove il titolo amministrativo dell’erogazione. Le clausole della scheda-contratto prevedono espressamente l’annullamento e vi ricollegano la risoluzione di diritto e la restituzione. Non è configurabile inadempimento né affidamento tutelabile. La domanda risarcitoria è respinta per la stabilizzazione dell’atto e per il difetto di allegazione e prova di elemento soggettivo, nesso causale e danno-conseguenza.

Le istanze istruttorie, di carattere esplorativo, e la richiesta di rimessione al primo giudice sono disattese. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *