Maggiorazione lavori insalubri Monopoli decorre solo dal D.P.R. 338/1981 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 83 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973, che aumenta di un quarto il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri, ha natura di norma in bianco, subordinata alla preventiva individuazione delle attività insalubri. Per il personale dell’ex Amministrazione dei Monopoli di Stato detta individuazione è avvenuta solo con il d.P.R. n. 338/1981, il quale, all’art. 4, ha attribuito all’indennità di rischio effetto retroattivo dal 1° luglio 1979. La maggiorazione contributiva, quindi, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento, o al più dal 1° luglio 1979, e non dal momento in cui l’attività è stata concretamente svolta. La ricongiunzione dei periodi contributivi accettata dal lavoratore con dichiarazione sottoscritta e autenticata non può essere successivamente rimessa in discussione.
Il Fatto
Un ex dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già operaio addetto alle Saline di Stato e successivamente tornitore meccanico specializzato presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, ha chiesto la riliquidazione della pensione. In particolare, ha domandato il riconoscimento della maggiorazione contributiva di un quarto per attività insalubre, ex art. 25 d.P.R. n. 1092/1973, fin dal 1973, e non dal 1° luglio 1979 come riconosciuto dall’Amministrazione. Ha inoltre contestato la ricongiunzione dei periodi contributivi relativi all’arco temporale 1963-1973, ritenendo erroneo il calcolo che aveva riconosciuto un periodo minore rispetto a quello richiesto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto in primo luogo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, trattandosi dell’Amministrazione datoriale che deve porre in essere gli adempimenti necessari per la liquidazione.
Quanto alla domanda di ricongiunzione, il giudice ha rilevato che il prospetto di calcolo, recante l’indicazione dei periodi da ricongiungere e dell’onere a carico del richiedente, era stato accettato dal lavoratore con dichiarazione sottoscritta con firma autenticata. Tale accettazione preclude ogni successiva contestazione sul quantum ricongiunto.
Sulla domanda principale, la Corte ha condiviso l’orientamento della Sezione giurisdizionale per la Puglia (sentenza n. 275 del 2020), richiamando che l’art. 25 d.P.R. n. 1092/1973 demanda a un successivo decreto la determinazione dei lavori insalubri. Per i dipendenti dei Monopoli di Stato, tale individuazione è avvenuta solo con il d.P.R. n. 338/1981, che ha elencato le prestazioni di lavoro rilevanti ai fini dell’indennità di rischio e insalubrità. Solo dalla pubblicazione di tale regolamento la disciplina può dirsi completata, sicché da tale data va conteggiato il servizio insalubre ai fini della maggiorazione. Al più, considerata la retroattività dell’indennità dal 1° luglio 1979, il beneficio contributivo può essere calcolato da tale data, come correttamente operato dall’Amministrazione.
Infine, la Corte ha escluso che la mansione di tornitore meccanico specializzato potesse rientrare tra le attività insalubri indicate nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100, in particolare ai numeri 9, 10 e 11 dell’elenco contenuto nell’art. 1, riferiti a saldature, zincature e stagnature, attività diverse da quelle del tornitore. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese data la particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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