Vittime del terrorismo, la perequazione speciale prevale sul blocco (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 271 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Alle pensioni delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché ai loro superstiti, è assicurata ogni anno la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre a un incremento annuale non superiore all’1,25 per cento, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017. Tale disciplina succede, dal 1° gennaio 2018, alla clausola di adeguamento costante già posta dall’art. 7 della legge n. 206/2004 e ne conserva il carattere speciale e derogatorio. Il richiamo all’art. 69 della legge n. 388/2000 opera quale mero parametro di articolazione dell’incremento annuale e non estende alla fattispecie il blocco della perequazione previsto dalla legge n. 449/1997. Un blocco del genere, se voluto, richiederebbe una previsione espressa.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con qualifica di Maresciallo Aiutante, è stato collocato a riposo con riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa per le ferite riportate in un conflitto a fuoco con un terrorista, percentuale poi aggravata. Rientrando nell’ambito soggettivo della legge n. 206/2004, ha chiesto in via amministrativa l’adeguamento del trattamento pensionistico a quello dei pari grado in servizio attivo e la relativa perequazione automatica con decorrenza dal gennaio 2018, rappresentando che il dicastero di appartenenza aveva trasmesso all’INPS il decreto di liquidazione.
L’Istituto, destinatario di diffida, non ha dato riscontro. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati. L’INPS si è costituito chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione datoriale e, nel merito, il rigetto, sostenendo la propria veste di ordinatore secondario di spesa e l’operatività del blocco della perequazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice revoca in parte qua l’ordinanza istruttoria che aveva imposto la produzione del decreto di pensionamento, non risultando la relativa comunicazione e non essendo necessaria la rinnovazione alla luce della memoria di precisazione della difesa attorea.
Il nucleo della decisione riguarda la clausola di salvaguardia. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7 della legge n. 206/2004 assicurava ai pensionati vittime del terrorismo l’adeguamento costante al trattamento dei lavoratori in attività; l’art. 3, comma 4-quater, d.l. n. 50/2017 ha sostituito tale meccanismo, dal 1° gennaio 2018, con la rivalutazione automatica annuale parametrata all’indice ISTAT. Il combinato disposto partecipa del carattere speciale e derogatorio dell’intera disciplina dedicata alle vittime del terrorismo, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.
La difesa dell’Istituto è ritenuta erronea. Se il legislatore del 2017 avesse voluto estendere il blocco della perequazione anche a questa categoria, lo avrebbe previsto espressamente, come dimostra la portata speciale ribadita dalla stessa fonte normativa. Il richiamo all’art. 69 della legge n. 388/2000 va riferito al primo comma, quale parametro dell’articolazione dell’incremento, non al secondo comma che modifica l’art. 59, comma 13, legge n. 449/1997: l’uso della perifrasi “secondo l’articolazione indicata” rende problematico il richiamo a una disposizione priva di articolazione, e un legislatore razionale avrebbe citato direttamente la norma novellata.
Ne consegue l’accoglimento parziale: è affermato il diritto del ricorrente alla rivalutazione automatica ex art. 3, comma 4-quater, d.l. n. 50/2017, da determinarsi in sede amministrativa con decorrenza dall’01.01.2018, con condanna dell’INPS al pagamento delle somme non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il principio del assorbimento.
Resta invece inammissibile, e comunque infondata, la domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa avanzata con la memoria di precisazione: il beneficio non è mai stato richiesto in sede amministrativa, con conseguente difetto del presupposto ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.; e, anche a volerlo ritenere attribuibile d’ufficio, manca ogni principio di prova sul fatto costitutivo, non essendo l’amministrazione di appartenenza evocata in giudizio né sussistendo i presupposti per la chiamata officiosa ex art. 160-bis c.g.c. Le spese sono integralmente compensate per l’accoglimento solo parziale e la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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