Assegno nucleo familiare: condanna INPS al pagamento anche agli eredi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 270 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento stragiudiziale, da parte dell’ente previdenziale, della spettanza dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 D.L. 69/1988 non comporta la cessazione della materia del contendere quando il pagamento non sia stato effettuato. L’Istituto che, pur ammettendo il debito, ometta di corrisponderlo va condannato al pagamento degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il credito riconosciuto e non liquidato si trasmette agli eredi dell’avente diritto, che ne conseguono la condanna in sede giurisdizionale contabile.
Il Fatto
La ricorrente, affetta da gravi patologie e dichiarata invàlida civile con impossibilità di deambulare senza accompagnatore, titolare di pensione ai superstiti, ha chiesto il riconoscimento degli assegni familiari di cui all’art. 2 D.L. 69/1988, allegando la sussistenza dei presupposti reddituali. L’INPS, costituendosi, ha ammesso la spettanza del beneficio con decorrenza dal 1° agosto 2016, preannunciando l’erogazione della rata nel marzo 2021, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio la ricorrente è deceduta. I suoi eredi hanno proseguito la causa, documentando la legittimazione iure successionis e insistendo nelle richieste della dante causa. All’udienza del 24 maggio 2024 il procuratore della parte ha aderito all’importo indicato dall’Istituto nelle note del 14 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare richiamando il testo dell’art. 2 D.L. 69/1988, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, che sostituisce gli assegni familiari con l’assegno per il nucleo familiare, differenziato per numero di componenti e reddito, con innalzamento dei livelli reddituali in presenza di soggetti in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
La Corte rileva che l’INPS ha ammesso, già nella memoria di costituzione, la spettanza del beneficio e ha preannunciato il pagamento. Ciò malgrado, l’Istituto non ha effettivamente proceduto alla corresponsione, pur riconoscendo il credito, quantificato in euro 2.857,14 con decorrenza da luglio 2016, come risulta dalla mail del 13 maggio 2024 del responsabile del competente reparto, allegata alle note depositate il 14 maggio 2024.
Il riconoscimento del debito, dunque, non esaurisce l’interesse della parte. Il giudice ne deduce la fondatezza della domanda originaria, alla quale sono subentrati gli eredi: l’ente, pur ammettendo di dovere il beneficio, esattamente quantificato, ha omesso di provvedere al pagamento.
Da qui la condanna dell’INPS al pagamento in favore degli eredi dell’importo di euro 2.857,14, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, da quantificarsi su ciascun rateo mensile di euro 52,91 dalla data di spettanza e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente. Il giudice fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Nota della Redazione
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