Pergotenda bioclimatica non retrattile: serve il permesso di costruire (Cons. Stato n. 5918 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pergotenda, anche bioclimatica, resta opera di edilizia libera solo quando la copertura in materiale plastico o in tessuto è completamente retrattile o impacchettabile e la struttura di sostegno costituisce mero accessorio della tenda. Se la copertura non è ritraibile e la struttura è stabilmente infissa all’immobile, con alterazione della sagoma e del prospetto, l’opera integra una tettoia e richiede il permesso di costruire. Il criterio distintivo non è la destinazione funzionale dichiarata, ma la consistenza costruttiva e l’attitudine a creare nuovo volume. La sopravvenuta inclusione delle tende bioclimatiche nell’edilizia libera ad opera della lett. b-ter) dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 non retroagisce sulla legittimità del provvedimento repressivo, in forza del principio tempus regit actum.
Il Fatto
Il Comune di Padova, con ordinanza del 15 luglio 2020, ha ingiunto la demolizione di una struttura composta da montanti e listoni in materiale plastico, semovibili elettricamente, installata sulla terrazza al primo piano di un appartamento. I proprietari hanno impugnato l’atto davanti al TAR Veneto, sostenendo che l’opera costituisse un pergolato bioclimatico riconducibile all’edilizia libera.
Il TAR, con sentenza n. 79/2022, ha respinto il ricorso, qualificando il manufatto come tettoia per dimensioni e caratteristiche costruttive e ritenendo necessario il permesso di costruire. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo un unico motivo di violazione degli artt. 3, 6, 6-bis e 10 del d.P.R. n. 380/2001 e censurando l’attribuzione di rilievo prevalente alle caratteristiche costruttive anziché a quelle funzionali dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla nozione consolidata di pergotenda, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 9808 del 2023: si tratta di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una tenda. La Corte individua tre condizioni: l’opera principale deve essere la tenda, con funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; la struttura deve essere mero accessorio di sostegno e di estensione; gli elementi di copertura devono essere non solo facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, privi di fissità e stabilità tali da creare uno spazio chiuso che alteri la sagoma e il prospetto dell’edificio.
Da qui la distinzione rispetto alla tettoia: perché vi sia pergotenda occorre che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, così da escludere la realizzazione di nuovo volume, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 3393 del 2021 e Cons. Stato, sez. II, n. 840 del 2021.
Sul piano applicativo la Corte rileva che il manufatto ha dimensioni rilevanti, montanti stabilmente infissi al terrazzo e al muro perimetrale, copertura non retrattile a lamelle apri/chiudi e grondaie, con alterazione del prospetto. Tali caratteristiche sono incompatibili con la finalità di mera protezione temporanea, poiché si tratta di un manufatto fisso di estensione superiore al 20% del volume del fabbricato principale, circostanza non contestata, che incrementa la superficie abitativa e il carico urbanistico.
Non giovano all’appellante i precedenti richiamati, stante la diversità delle fattispecie: Cons. Stato, sez. VI, n. 4177 del 2018 riguardava una struttura metallica aperta su tutti i lati e separata dall’abitazione; Cons. Stato, sez. II, n. 4148 del 2024 concerneva una pergotenda chiusa da vetrate apribili e richiudibili a pacchetto, laddove nella specie la copertura è a lamelle motorizzate e non completamente ritraibile. Irrilevante è poi la sopravvenienza normativa della lett. b-ter) dell’art. 6, comma 1, introdotta dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024, che ha incluso talune tende bioclimatiche nell’edilizia libera: la valutazione di legittimità resta ancorata al principio tempus regit actum.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna degli appellanti alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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