Rinuncia all’appello e al ricorso di primo grado ed estinzione del giudizio (Cons. Stato n. 8356 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, accompagnata dalla contestuale rinuncia al ricorso di primo grado e ai motivi aggiunti, determina l’estinzione del giudizio di appello per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia, non opposta dalle controparti costituite, è idonea a produrre l’effetto estintivo anche in assenza di formale accettazione, quando le parti resistenti si limitino a prendere atto della rinuncia e a non opporsi alla compensazione delle spese. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia e dell’assenza di opposizione, dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. e provvede alla compensazione integrale delle spese del grado di appello.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 15163 del 2023, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti per l’annullamento degli atti di approvazione della linea ferroviaria AV/AC Brescia–Verona. Il contenzioso riguardava, tra l’altro, la deliberazione CIPE sul progetto definitivo, i pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, i decreti ministeriali di approvazione dei pacchetti del progetto esecutivo e il verbale di immissione in possesso delle aree su cui i ricorrenti vantavano un diritto di servitù.
Nel corso del giudizio di appello, con atto depositato il 4 agosto 2025, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno rinunciato all’appello, al ricorso di primo grado e ai motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti e il consorzio appaltatore non si sono opposti alla rinuncia e alla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia e ne verifica l’idoneità a produrre l’effetto estintivo del giudizio. La rinuncia non è stata opposta dalle controparti costituite, che si sono limitate a prendere atto della dichiarazione senza contestarne gli effetti.
La rinuncia investe non solo l’appello, ma anche il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti: gli appellanti hanno quindi manifestato la volontà di abbandonare integralmente l’iniziativa giudiziaria, determinando la caducazione dell’intero contenzioso. Tale rinuncia, in assenza di opposizione, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di doverle compensare integralmente per il grado di appello, in coerenza con la richiesta delle parti e con l’assenza di contestazioni sul punto. Il Consiglio di Stato dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali del presente grado.
La decisione si colloca nel solco della disciplina dell’art. 84 cod. proc. amm., che riconosce alla rinuncia agli atti del giudizio l’effetto di chiudere il processo in rito, senza scrutinio nel merito dei motivi di impugnazione. La conseguenza processuale è la declaratoria di estinzione, con definizione del rapporto secondo le regole dettate dal codice del processo amministrativo in materia di spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.