Terzo condono e vincolo paesaggistico: sanatoria esclusa anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2473 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici istituiti prima della loro esecuzione non sono suscettibili di sanatoria, anche quando il vincolo abbia natura relativa e non comporti inedificabilità assoluta. La preclusione opera in modo assoluto e non richiede alcuna valutazione dell’entità del volume abusivo né del concreto impatto sui valori tutelati. In Sicilia la disciplina statale trova integrale applicazione per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica, che aveva ampliato l’ambito della sanatoria ai vincoli relativi. Il parere dell’autorità di tutela assume carattere vincolato, con conseguente irrilevanza del difetto di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’organo di tutela è invece privo del potere di disporre la rimessione in pristino in sede endoprocedimentale.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi della proprietaria di un immobile sito a Lipari, impugnavano il parere con cui la Soprintendenza aveva negato il nulla osta paesaggistico su due domande di condono edilizio presentate ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003 e dell’art. 24 della legge regionale siciliana n. 15/2004, disponendo contestualmente la rimessione in pristino. Con motivi aggiunti hanno impugnato, per illegittimità derivata, il provvedimento con cui il Comune di Lipari aveva rigettato le istanze di sanatoria richiamando il parere negativo.
I ricorrenti deducevano la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, l’erronea qualificazione delle opere come minori e la contraddittorietà rispetto al nulla osta paesaggistico rilasciato nel 2002, invocando il proprio legittimo affidamento e la possibilità di applicare prescrizioni in luogo dell’ordine demolitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della tutela paesaggistica nel condono edilizio. Nell’art. 33 della legge n. 47/1985 rilevava solo il vincolo di inedificabilità assoluta; nell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 l’anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’opera diventa condizione ostativa in sé, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo.
Ne derivano quattro presupposti da accertare congiuntamente: realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle tipologie di illecito minore di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La norma non ammette deroghe in ordine all’entità del volume abusivo, come affermato da Cons. Stato n. 1664 del 2016 e Cons. Stato n. 1898 del 2016.
Quanto all’ordinamento siciliano, il Collegio rileva che la legge regionale n. 19/2021 aveva ridimensionato la portata del rinvio alla disciplina statale, ampliando la sanatoria ai vincoli relativi. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittima tale previsione, qualificandola come innovativa e contrastante con le norme di grande riforma economico-sociale che costituiscono limite esterno alla potestà legislativa regionale. È così riacquisita piena operatività all’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, con integrale applicazione della disciplina statale, come confermato da Cons. giust. amm. Sicilia n. 836 del 2023.
Applicando tali coordinate, il Collegio esclude che le opere possano qualificarsi come minori: la relazione tecnica descrive terrazzo, locali interrati, intercapedine e cisterna per superfici rilevanti, riconducibili alla tipologia n. 1 dell’allegato 1, estranea al perimetro del terzo condono. Le opere risultano inoltre ultimate quando l’area era già gravata dai vincoli, continui sin dal D.P.R.S. n. 5098 del 1966 e confermati dal D.A. 23 febbraio 2001. La valutazione dell’abuso impone una visione complessiva e non atomistica degli interventi, sicché non sussiste alcun onere di separata considerazione delle singole opere.
Il parere assume dunque carattere vincolato; la motivazione per relationem alla circolare regionale n. 2/2022 è sufficiente. Il difetto di preavviso di rigetto resta dequotato per palese irrilevanza del vizio, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. È invece fondato l’ultimo motivo: l’atto endoprocedimentale non può contenere l’ordine di rimessione in pristino, spettando i poteri ripristinatori ad altra autorità. Il parere è annullato in parte qua; il ricorso introduttivo è rigettato nel resto e i motivi aggiunti sono rigettati. Spese compensate.
Nota della Redazione
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