Perimetrazione di zona archeologica: competenza al piano paesaggistico congiunto (Cons. Stato n. 6333 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione delle aree sottoposte ex lege a tutela paesaggistica quali zone di interesse archeologico, la loro delimitazione e la determinazione delle prescrizioni d’uso costituiscono contenuto del piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, da elaborare congiuntamente tra Ministero e Regione secondo l’art. 135, comma 1, del medesimo Codice. È pertanto affetto da incompetenza il decreto del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale che pretenda di provvedervi invocando l’art. 141-bis del Codice, disposizione che consente solo di integrare la specifica disciplina delle pregresse dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Il vizio di incompetenza determina l’assorbimento degli ulteriori motivi e non consente l’accoglimento della domanda risarcitoria, salvo il riesercizio del potere nel rispetto del vincolo conformativo.
Il Fatto
Con decreto del 24 marzo 2016 il Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Calabria ha perimetrato un’area sottoposta a tutela paesaggistica ex lege quale zona di interesse archeologico e ne ha dettato la disciplina d’uso, richiamando gli artt. 141-bis e 142, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 42/2004. I proprietari dei terreni interessati hanno impugnato l’atto davanti al TAR Calabria, qualificandolo come vincolo indiretto ex art. 45 del Codice e deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili.
Il TAR, con sentenza n. 792 del 12 maggio 2022, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione avesse operato un’integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 141-bis e ha applicato in via analogica l’art. 39 del d.P.C.M. n. 171/2014 per fondare la competenza della Commissione. I soccombenti hanno proposto appello, riproponendo le censure di incompetenza, di violazione delle garanzie procedimentali e di mancata preventiva approvazione del piano paesaggistico, oltre alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi: il gravame contesta la ricostruzione giuridica e fattuale del primo giudice, negando che l’area fosse già vincolata e che l’atto avesse natura meramente integrativa.
Nel merito, la Sezione rileva che il provvedimento presenta contenuti eterogenei e motivazione perplessa sul proprio fondamento normativo. Da un lato dichiara che il comprensorio individua una zona archeologica tutelata per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m), del Codice; dall’altro, “per l’effetto”, stabilisce la disciplina d’uso in pretesa applicazione dell’art. 141-bis. Si tratta però di poteri differenti, soggetti a procedimenti differenti.
La ricognizione delle aree vincolate ex lege e l’adozione delle relative prescrizioni d’uso spettano al piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. c), del Codice, elaborato congiuntamente da Ministero e Regione secondo l’art. 135, comma 1. Sotto questo profilo il provvedimento è dunque viziato da incompetenza.
Quanto all’art. 141-bis, esso consente solo di integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico già adottate, e non riguarda i beni paesaggistici ex lege. Il provvedimento non chiarisce quale precedente dichiarazione intendesse integrare, né il decreto n. 6 del 20 gennaio 2016 valorizzato dalla difesa erariale può fungere da riferimento, avendo esso individuato i territori come beni culturali ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), e 13.
Le censure degli appellanti muovono dalla premessa erronea del vincolo indiretto ex art. 45 e da una non corretta ricostruzione del riparto di competenze, ma colgono nel segno là dove lamentano la violazione dell’art. 143. Il giudice può qualificare diversamente i fatti e ricostruire il quadro normativo. Il primo e l’ultimo motivo sono fondati; gli altri restano assorbiti per la radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015. La domanda risarcitoria è respinta per la natura formale del vizio e la scarsità delle allegazioni. Resta salvo il riesercizio del potere.
Nota della Redazione
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