Silenzio-assenso paesaggistico non si estende al vincolo monumentale (Cons. Stato n. 6334 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un immobile assoggettato tanto a vincolo paesaggistico quanto a vincolo monumentale, l’istanza unica disciplinata dall’art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 consente, ma non impone, alla Soprintendenza la trattazione contestuale delle due procedure. I termini brevi dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017 e il connesso silenzio-assenso restano confinati al parere paesaggistico reso su proposta dell’autorità competente, poiché il procedimento riguarda un rapporto orizzontale tra amministrazioni. L’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 segue invece il termine di 120 giorni e il suo superamento integra un mero silenzio-inadempimento, che non consuma il potere di provvedere. La valutazione di idoneità di un intervento a deteriorare il bene culturale appartiene all’ampia discrezionalità della Soprintendenza e può fondarsi sulla cumulazione di impianti estranei ai caratteri architettonici tutelati. La tutela della concorrenza non impone di autorizzare un nuovo operatore per il solo fatto che altri siano già presenti, non facendo carico alla Soprintendenza.
Il Fatto
La società di telefonia ha chiesto al Comune l’autorizzazione per installare una stazione radio-base su un lastrico di copertura di un fabbricato nel quartiere Posillipo, in zona soggetta a vincolo paesaggistico e, dal 2016, anche a vincolo monumentale. Inoltrata l’istanza semplificata alla Soprintendenza, il Comune ha trasmesso la pratica con proposta favorevole. Dopo richieste istruttorie e preavviso di rigetto, la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Il Comune ha revocato la proposta e archiviato l’istanza.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha esaminato tre censure: la formazione del silenzio-assenso sulla proposta comunale, il difetto di motivazione del diniego e la dedotta disparità di trattamento rispetto agli operatori già presenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la questione del silenzio-assenso, non constando precedenti specifici. L’art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 prevede un’istanza unica per entrambi i titoli abilitativi e un atto a contenuto plurimo, ma non disciplina i termini del procedimento. Secondo il giudice, l’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017 presuppone una proposta favorevole dell’autorità paesaggistica e costruisce un rapporto orizzontale tra amministrazioni.
Diverso è il rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, di competenza della stessa Soprintendenza, da adottarsi entro 120 giorni e assistito, in caso di inerzia, dalla sola azione avverso il silenzio. I due procedimenti sono strutturati in modo differente: in assenza di una chiara indicazione normativa, i termini derogatori del primo non si estendono al secondo. L’interpretazione possibile è dunque quella che consente la trattazione contestuale, ma non la impone, fermo restando che la Soprintendenza deve esprimersi nei termini brevi se vuole evitare il silenzio-assenso sul versante paesaggistico.
Il diniego espresso è pertanto efficace e legittimo: l’eventuale formazione del silenzio-assenso inciderebbe solo sulla revoca della proposta comunale, non sull’autorizzazione monumentale né sull’archiviazione, fondata anche su quel diniego.
Quanto alla motivazione, la Corte chiarisce che la tutela culturale protegge il bene anche dal semplice deterioramento, che non richiede ablazione fisica ma può consistere nella perdita di qualità estetiche. L’aggiunta di elementi estranei e visibili integra un’alterazione qualificabile in tal senso. Il precedente n. 9217/2023, invocato dall’appellante, riguardava un diniego paesaggistico e un contesto territoriale più ampio: sul singolo bene culturale la preesistenza di interventi compromissori assume rilievo maggiore. Né sussiste disparità di trattamento, poiché gli impianti preesistenti sono stati autorizzati prima del vincolo o per finalità di efficientamento. Infine, la tutela della concorrenza non fa carico alla Soprintendenza e spetta ad altri soggetti, secondo le direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE, assicurare parità di accesso. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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