Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza delle forze di polizia (TAR Lazio n. 365 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda spettano i sei scatti stipendiali figurativi, da includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, quando il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987. Il beneficio compete anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è qualificato come perentorio dalla legge e al suo superamento non è ricollegata alcuna decadenza. Sull’indennità rideterminata spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza a domanda all’età di 55 anni, dopo aver espletato 36 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dagli artt. 6-bis, d.l. n. 387/1987 e 21, legge n. 232/1990, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella relativa base di calcolo.

L’INPS non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la pretesa fondata, richiamando la più recente giurisprudenza, anche della stessa sezione. Il punto di partenza è testuale: l’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale della Polizia di Stato, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio.

Il comma 2 estende l’istituto al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La domanda deve essere prodotta entro il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate entrambe le anzianità. Il ricorrente integra esattamente questa fattispecie, essendo un ex appartenente alla Polizia di Stato con i requisiti anagrafici e di servizio richiesti.

Il TAR affronta poi il profilo del termine. La difesa erariale avrebbe potuto opporre il superamento del 30 giugno, ma il Collegio esclude che la pretesa sia disconoscibile per questa ragione. Il termine, infatti, non è qualificato come perentorio dalla legge, né al suo superamento è ricollegata alcuna decadenza. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 2982 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019.

Il Collegio considera inoltre applicabile l’istituto anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in virtù del rinvio operato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici economici e con il correlativo obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo.

Sul piano accessorio, il TAR applica gli artt. 429, comma 3, e 39 cod. proc. amm.: sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *