Perizia asseverata priva di valore se il sopralluogo è compiuto dai collaboratori (TAR Sardegna n. 1 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La perizia asseverata è una dichiarazione resa da un tecnico abilitato che ne conferma la certezza dei contenuti sotto la propria responsabilità, con assunzione di responsabilità penale per il falso. Essa svolge una funzione di accertamento di natura pubblicistica e richiede che il perito abbia diretta contezza dei fatti attestati. La perizia che ometta di precisare le concrete modalità di svolgimento dell’incarico e lasci intendere che il sopralluogo sia stato personalmente eseguito dal tecnico, mentre in fatto è stato compiuto da collaboratori, presenta margini di ambiguità che ne frustrano la funzione asseverativa. In presenza di dichiarazioni contraddittorie del perito e del richiedente, l’amministrazione può legittimamente ritenere venuta meno la funzione di garanzia del documento e respingere la domanda di contribuzione.

Il Fatto

L’I.N.A.I.L. — direzione regionale Sardegna — bandiva l’Avviso pubblico ISI 2021, destinando proprie risorse al sostegno di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e per l’acquisto di nuovi macchinari da parte delle micro e piccole imprese agricole. La lex specialis prevedeva un’istruttoria a sportello e, all’art. 19, una verifica tecnico-amministrativa delle domande collocate in posizione utile.

Un imprenditore agricolo presentava domanda nell’asse 5 per l’acquisto di un trattore, allegando la prescritta perizia asseverata. Dopo l’inserimento nell’elenco delle imprese ammesse, l’Istituto chiedeva chiarimenti sul sopralluogo del perito e sui relativi titoli di viaggio. Emergeva che il sopralluogo era stato compiuto da due collaboratori del tecnico. Seguiva il preavviso di rigetto e, quindi, il provvedimento di diniego. Il ricorrente impugnava le note dell’Istituto davanti al TAR Sardegna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Muove dalla qualificazione dell’istituto: la perizia asseverata è una dichiarazione resa con certezza e convincimento da un tecnico abilitato, non soggetta a giuramento (T.A.R. Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n. 450/2008), nella quale il perito conferma la veridicità dei contenuti sotto la propria responsabilità. Il fondamento è individuato nella delega al cittadino di funzioni di accertamento un tempo riservate alla pubblica amministrazione.

Su questa base il TAR ritiene di poter prescindere dalla questione astratta se la perizia possa essere redatta con l’intermediazione di collaboratori o mediante videocollegamento. Decisivo è il caso concreto: la perizia in atti non è idonea a svolgere la sua naturale funzione asseverativa, perché presenta margini di ambiguità sulle modalità del sopralluogo.

Il perito aveva attestato che gli ambienti di lavoro e i trattori oggetto di sostituzione erano “stati visionati dallo scrivente”, senza alcuna precisazione sulle concrete modalità dell’incarico e lasciando intendere di avervi personalmente assolto. Dagli incombenti istruttori emergeva invece che il sopralluogo era stato effettuato da due collaboratori, senza neppure l’attestazione del possesso delle competenze tecniche specifiche.

Il Collegio rileva poi l’ambiguità del comportamento del ricorrente, che in data 28 agosto 2023 aveva dichiarato che il perito aveva visionato i luoghi e il mezzo, in contraddizione con le risultanze istruttorie. L’Istituto ha quindi correttamente qualificato la relazione come perizia sui generis, contenente affermazioni non corrette.

Quanto al secondo motivo, il TAR osserva che il Modulo B5 prevedeva campi precompilati da spuntare qualora conformi alle risultanze del sopralluogo, tra cui l’attestazione che le macchine erano state visionate dallo scrivente e inserite nel ciclo produttivo. Avendo il perito apposto il segno di spunta, l’inserimento nel ciclo produttivo risultava asseverato, ma è acclarato che il tecnico non aveva personalmente visionato le macchine né accertato il loro inserimento. La decisione dell’Istituto è dunque complessivamente corretta; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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