Interesse all’aggiudicazione della terza graduata e onere di impugnare la seconda (TAR Liguria n. 1 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impresa collocata al terzo posto in graduatoria ha interesse all’aggiudicazione solo se risultano fondate tanto le censure proposte avverso l’aggiudicataria quanto quelle rivolte alla seconda classificata. L’accoglimento delle sole doglianze contro la vincitrice produce un mero scorrimento della graduatoria a favore della seconda in classifica, senza utilità concreta per la ricorrente. Resta salva l’ammissibilità delle censure che investono l’intera procedura, strumentali alla riedizione della gara. In tema di soccorso istruttorio, la stazione appaltante può acquisire documenti già in suo possesso, reperendoli da altro plico o procedimento, in ossequio ai principi di semplificazione e di non aggravamento dell’iter procedimentale. Il concorrente che contesti la congruità economica dell’offerta altrui deve provare il prezzo di mercato asseritamente superiore.
Il Fatto
Una società immobiliare, terza classificata nel lotto “C” della procedura aperta indetta per l’affidamento, ex art. 45-bis cod. nav., del servizio di gestione delle spiagge libere attrezzate, impugna la determinazione con cui il Comune ha aggiudicato il lotto all’impresa prima graduata, unitamente ai verbali di gara e agli atti di verifica della congruità dell’offerta. La ricorrente chiede l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.
Il ricorso si articola in quattro mezzi: mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza dei requisiti tecnico-professionali e per dichiarazioni inesatte nel DGUE; mancata esclusione della seconda graduata per omessa trasmissione del DGUE dell’ausiliaria; erronea attribuzione dei punteggi tecnici; difetto di valutazione dell’anomalia dell’offerta. Si costituiscono il Comune e le due controinteressate, eccependo l’inammissibilità del gravame per mancato superamento della prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce l’interesse all’aggiudicazione della terza graduata alla luce di un orientamento consolidato: esso sussiste solo ove siano fondate tanto le censure avverso l’aggiudicataria quanto quelle spese nei confronti della seconda classificata. L’accoglimento delle doglianze contro la sola vincitrice determinerebbe infatti un semplice scorrimento della graduatoria in favore di chi precede la ricorrente, senza vantaggio concreto. Resta ferma l’ammissibilità delle censure che mirano a travolgere l’intera procedura, coltivando un interesse strumentale alla riedizione della gara.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene il secondo motivo infondato. La controinteressata seconda graduata non aveva inserito il DGUE della propria ausiliaria nel plico telematico. Tuttavia la stazione appaltante ha reperito il documento dal plico depositato dalla stessa ausiliaria, che partecipava in proprio alla gara per altro lotto. Il seggio ha così attivato il soccorso istruttorio solo per il contratto di avvalimento, prontamente trasmesso. Il comportamento è conforme ai principi di semplificazione e di non aggravamento: l’amministrazione può servirsi di atti già in suo possesso, attingendoli da altri procedimenti. In ogni caso, l’eventuale accoglimento avrebbe comportato al più una regolarizzazione documentale, non l’espulsione.
Anche il terzo mezzo è respinto. Quanto al sub-criterio relativo al volume di ripascimento, l’offerta della seconda graduata rientra nel limite massimo di 300 mc, calcolato secondo le istruzioni tecniche regionali sul rapporto tra metri cubi e metri lineari di spiaggia. Sul versante economico, la ricorrente si è limitata a una generica doglianza sull’insufficienza del costo preventivato, senza fornire la prova del prezzo di mercato asseritamente superiore, onere che le incombeva ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 cod. civ. L’apprezzamento della commissione non appare perciò irragionevole né tecnicamente inattendibile.
Quanto al sub-criterio sui posti auto, il progetto della seconda graduata non prevede nuovi stalli, pur contemplando una riqualificazione dell’area. Ma anche decurtando integralmente il punteggio relativo, il totale della controinteressata resterebbe superiore a quello della ricorrente, con un distacco di oltre dodici punti. Il ricorso è dunque inammissibile, poiché la caducazione dell’aggiudicazione non consentirebbe alla terza graduata di conseguire il bene della vita. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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