Canone demaniale marittimo e pertinenze: competenza comunale e computo degli spazi accessori (TAR Emilia-Romagna n. 2 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del canone demaniale marittimo rientra nella competenza dei Comuni costieri, ai quali la legge regionale attribuisce le funzioni amministrative inerenti alle concessioni demaniali, comprensive delle determinazioni in tema di canoni. Restano riservati allo Stato i criteri e le modalità di calcolo, ma l’attività di quantificazione e di incasso bonario spetta all’ente locale. L’individuazione della pertinenza demaniale e della relativa superficie costituisce attività a contenuto prevalentemente vincolato, sicché la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 non invalida il provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990. Nel computo della superficie tassabile rientrano anche gli spazi accessori funzionalmente collegati all’esercizio commerciale, non essendo ammessa una frammentazione dei locali. Il manufatto stabilmente ancorato al suolo è di non facile rimozione e va considerato unitariamente.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima dal 1982, ha impugnato i provvedimenti con cui l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Rimini ha rideterminato il canone demaniale per gli anni 2014 e 2015. Per effetto dello ius superveniens il canone annuo è passato da circa 1.800 euro a oltre 90.000 euro, in ragione del nuovo criterio di computo fondato sul valore di mercato delle pertinenze.

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al pagamento del canone nella misura fissata nella concessione originaria, deducendo vizi di incompetenza, violazione del contraddittorio procedimentale, lesione dell’affidamento, errata classificazione delle opere e erroneo conteggio degli spazi accessori. Il Comune e l’Agenzia del Demanio si sono costituiti, quest’ultima eccependo il difetto di giurisdizione. Una precedente sentenza non definitiva aveva sospeso il giudizio per una definizione agevolata poi non perfezionatasi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, il Tribunale osserva che rileva il petitum sostanziale e la natura della posizione dedotta. Poiché la quantificazione del canone non è interamente vincolata e incide sull’economia dell’intero rapporto concessorio, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è infondato. Sul primo motivo, il Tribunale richiama propri precedenti per affermare che la legge regionale ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti alle concessioni demaniali, comprensive delle determinazioni sui canoni. I criteri di calcolo restano statali, ma la liquidazione e l’incasso bonario spettano all’ente locale. Un protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio e Regione, qualificabile come accordo ex art. 15 legge n. 241/1990, conferma tale riparto.

Il secondo motivo è respinto perché l’individuazione della pertinenza e della superficie è attività vincolata, fondata su criteri oggettivi. La violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 non è invalidante ai sensi dell’art. 21-octies. Sul terzo motivo, il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 302 del 2010: il legislatore può modificare in senso sfavorevole i rapporti di durata, purché non frustri irragionevolmente l’affidamento. La variazione dei criteri si inserisce in una linea evolutiva pluridecennale, volta ad avvicinare i canoni ai valori di mercato.

Quanto agli spazi accessori, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui non è ammessa una frammentazione dei locali: anche ingressi, cucine, magazzini e servizi concorrono alla funzione principale. Le aree contigue o asservite all’attività commerciale hanno vocazione commerciale e vanno computate. Sulla classificazione OMI, il bar-ristorante rientra nella categoria commerciale, secondo la nozione di comune esperienza.

Infine, il quarto motivo è respinto: le caratteristiche costruttive del manufatto, articolato su più piani e saldamente ancorato al suolo, ne rivelano la non facile rimozione. La circolare dell’Agenzia del Demanio del 21 febbraio 2007 è priva di valore normativo e non consente una considerazione atomistica dell’opera. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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