Dichiara sopravvenuta carenza di interesse dopo il riesame in autotutela della prova selettiva (TAR Abruzzo n. 151 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione del provvedimento adottato dall’Amministrazione in sede di riesame, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso originario. L’eventuale pronuncia favorevole sugli atti già gravati risulta inutile, poiché la nuova determinazione costituisce il titolo attuale della posizione del ricorrente e avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata, non potendo ritenersi assorbita dalla contestazione dei precedenti provvedimenti.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla selezione indetta dalla Provincia di Pescara per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della direzione dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi, in campo nazionale e internazionale, impugnava la procedura nella parte in cui gli era stato attribuito il punteggio complessivo di 13 punti nella seconda prova, svoltasi il 21.11.2024, e l’esclusione dall’elenco degli idonei pubblicato il 28.11.2024.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e, per l’effetto, l’ammissione all’elenco degli idonei ovvero lo svolgimento di una nuova seconda prova scritta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, con la memoria da ultimo depositata, il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere ovvero il sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della pronuncia cautelare n. 39 del 12.02.2025 con la quale era stato disposto il riesame della sua posizione.
L’Amministrazione resistente ha provveduto a riesaminare la posizione del ricorrente, come risulta dal verbale del 5.03.2025, ritenendo comunque non superata la prova. Tale nuova determinazione, che costituisce l’attuale e definitivo titolo della posizione del ricorrente, non è stata impugnata.
Il Collegio ne ha tratto la conseguenza che deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato il nuovo provvedimento adottato in autotutela: un’eventuale pronuncia favorevole sugli atti originariamente gravati risulterebbe in ogni caso inutile, non potendo incidere sulla nuova determinazione che ha sostituito quelli.
In ragione della pronuncia in rito, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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