Accesso INAIL agli atti infortunio: cessazione materia e soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 349 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa. Quando però l’amministrazione abbia rilasciato gli atti solo dopo l’instaurazione del giudizio, il giudice non compensa le spese: applica il principio della soccombenza virtuale e le pone a carico dell’amministrazione resistente. Il criterio consente di non premiare l’inerzia dell’ente che abbia indotto il privato a ricorrere per ottenere ciò che gli era dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato all’INAIL, direzione territoriale di Taranto, istanza di accesso agli atti della propria pratica di infortunio o malattia professionale, con richiesta di documentazione istruttoria medico-legale, dei verbali di interrogatorio e di ogni altro atto detenuto dall’Ente.
Con comunicazione del 15.4.2024 l’Istituto aveva opposto diniego. Il ricorrente ha allora proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’INAIL al rilascio di copia. L’Istituto si è costituito contestando la volontà di negare l’ostensione e chiedendo, in via principale, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’INAIL aveva rappresentato di aver inviato al ricorrente, con comunicazione del 31.5.2024, tutta la documentazione nella propria disponibilità oggetto dell’istanza del 26.3.2024, e cioè la sola documentazione sanitaria già posseduta dall’istante.
Tale circostanza non è stata espressamente contestata dal ricorrente, che in udienza ha confermato il sopravvenuto venir meno dell’interesse. Il giudice l’ha perciò considerata pacifica, dichiarando la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa azionata.
Sul punto più delicato, quello delle spese, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale. La regola processuale dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. impone di valutare l’esito del giudizio secondo la prospettazione originaria delle parti. Poiché, per stessa ammissione dell’INAIL, l’ostensione era avvenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, l’ente va considerato soccombente in senso virtuale.
Ne è derivata la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La sentenza ordina infine l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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