Permesso di costruire convenzionato: vicinitas insufficiente senza pregiudizio concreto (TAR Sicilia n. 1167 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sola vicinitas individua la legittimazione ad agire contro un titolo edilizio, ma non dimostra l’interesse al ricorso, che consiste nello specifico e concreto pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Le allegazioni devono essere puntuali, dettagliate e convincenti: non bastano il riferimento generico alla perdita di valore o di fruibilità dell’immobile, alla deteriore condizione di areazione e luminosità o al nuovo carico urbanistico. La servitù di veduta panoramica non si presume per la mera preesistenza della visuale, ma richiede un titolo o l’usucapione ventennale. Il permesso di costruire convenzionato resta ammissibile per superfici inferiori a 10.000 mq, soglia oltre la quale la normativa regionale impone il piano di lottizzazione. L’inammissibilità del ricorso principale travolge per connessione il ricorso incidentale, che diviene inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, nudo proprietario e usufruttuaria di un immobile confinante con l’area di intervento, impugnavano la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato lo schema di convenzione ex art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, le autorizzazioni paesaggistiche e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire convenzionato rilasciato per quattro ville unifamiliari. Deducendo il pregiudizio al diritto di veduta e alla panoramicità dei luoghi, contestavano l’erronea esclusione dell’area dalla fascia di rispetto boschiva, il superamento del limite dimensionale del regolamento comunale, la violazione dell’art. 30, comma 11, legge reg. n. 19/2020, l’omessa valutazione ambientale strategica e l’erronea determinazione della quota zero.

La controinteressata si costituiva e proponeva ricorso incidentale avverso i titoli edilizi dei ricorrenti, lamentando difetti di rappresentazione grafica e abusi risalenti. Il Comune e la Soprintendenza resistevano, sostenendo la legittimità degli atti e l’irricevibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sull’interesse al ricorso. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, ha chiarito che la vicinitas è elemento di individuazione della legittimazione, ma non prova l’interesse, che richiede un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. Per non neutralizzare la distinzione tra legittimazione e interesse, le allegazioni devono essere puntuali e convincenti, mentre risultano insufficienti il richiamo indistinto alla perdita di valore, al peggioramento urbanistico o al mancato rispetto delle distanze.

Lo stesso indirizzo è stato ribadito dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 490/2023. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno offerto allegazioni dettagliate né prove del pregiudizio concreto. Quanto alla servitù di veduta panoramica, il Collegio ha richiamato Cass. civ. Sez. II n. 17922 del 2023: la mera preesistenza della visuale non integra il diritto, che deve risultare da atto pubblico o da usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. Il rinvio alla sentenza Cons. Stato Sez. IV n. 362 del 2015 è stato giudicato inconferente, riguardando l’inottemperanza a un giudicato sulla sopraelevazione di un condominio.

Nel merito, il Tribunale ha comunque escluso la fondatezza. Quanto alle fasce di rispetto boschive, ha osservato che la normativa regionale ne ha eliminato il vincolo e che la Corte costituzionale n. 135 del 2022 ha ritenuto legittimo tale esercizio della potestà legislativa regionale. Sulla contestata violazione dell’art. 30, comma 11, legge reg. n. 19/2020, ha precisato che il piano di lottizzazione è imposto solo per aree superiori a 10.000 mq, mentre per superfici inferiori sono utilizzabili strumenti alternativi, incluso il permesso di costruire convenzionato. La quota zero di 86,00 metri, calcolata sulla media delle quote estreme, è stata ritenuta corretta.

Anche i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, risultando i pregiudizi solo labialmente affermati. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti ha reso inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate; rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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