Permesso di costruire in deroga e garanzie partecipative del consorzio (Cons. Stato n. 9263 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 d.P.R. n. 380/2001 costituisce istituto eccezionale, espressione di un potere ampiamente discrezionale che si sostanzia in una decisione di natura urbanistica, per la quale è necessaria la previa delibera del consiglio comunale. In tale procedimento il consiglio è chiamato a comparare l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione con l’interesse del privato all’attuazione costruttiva, e il potere è circondato da garanzie che si concretizzano nella comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati. Ove il consorzio di lottizzazione svolga, per statuto, funzioni di controllo delle nuove costruzioni e di tutela urbanistica e paesistica, la comunicazione di avvio deve essere a esso notificata, a pena di violazione sostanziale delle garanzie partecipative. Il termine per impugnare la delibera prodromica e il titolo applicativo decorre, per il controinteressato, dalla notifica o comunicazione dell’atto, oppure dal momento in cui ne venga altrimenti a conoscenza.

Il Fatto

Il Comune rilascia un permesso di costruire per la realizzazione, in zona a verde privato, di una copertura in acciaio su campo da tennis con tribuna scoperta, assentita in deroga alle previsioni urbanistiche ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 380/2001, previa delibera consiliare. Alcuni proprietari di unità residenziali del piano di lottizzazione e il consorzio che ne gestisce le opere di urbanizzazione impugnano gli atti dinanzi al TAR Lazio.

Il giudice di primo grado accoglie il ricorso: respinge le eccezioni di carenza di interesse e di tardività e, nel merito, ravvisa la pretermissione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 l. n. 241/1990 e 14 d.P.R. n. 380/2001, con conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi. Il titolare del permesso propone appello.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di appello investe il rigetto dell’eccezione di tardività. L’appellante sostiene che la delibera consiliare andava impugnata al momento dell’adozione, quale strumento pianificatorio recante prescrizioni immediatamente incidenti sulle potenzialità edificatorie, e che l’avviso previsto dall’art. 14 d.P.R. n. 380/2001 avrebbe carattere endoprocedimentale.

Il Collegio ricostruisce la ratio dell’istituto: il permesso in deroga è eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e il consiglio comunale opera una comparazione tra interessi contrapposti, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 9924 del 2023 e Cons. Stato, sez. IV, n. 616 del 2022. Da ciò deriva la necessità di particolari garanzie, prime fra tutte la comunicazione di avvio ai soggetti interessati.

La Corte verifica in concreto la posizione del consorzio appellato: lo statuto gli attribuisce il controllo delle nuove costruzioni, la segnalazione all’amministrazione di violazioni e di fatti pregiudizievoli per il comprensorio. Ne emerge un ruolo attivo anche sull’attività urbanistica, che imponeva la notifica ex art. 14 d.P.R. n. 380/2001. Mediante essa il consorzio avrebbe potuto partecipare al procedimento e contribuire al bilanciamento degli interessi.

Sul versante processuale, la questione è riletta sotto altra prospettiva: trattandosi di variante puntuale, all’obbligo di comunicazione corrisponde l’onere di notificazione. L’appellante non ha dimostrato la data di effettiva conoscenza degli atti in capo alla controparte. In mancanza della comunicazione di avvio e della notificazione della delibera, il termine per impugnare non poteva che decorrere dall’effettiva conoscenza dell’atto applicativo. Quanto al permesso di costruire, il termine decorre dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza aliunde, e non risulta provato che i ricorrenti potessero apprezzare la consistenza dell’opera prima del completamento.

L’appello è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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