Danno esistenziale da mancate ore di sostegno scolastico al minore disabile (Cons. Stato n. 2109 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata fruizione, da parte di un minore affetto da grave disabilità, della piena assegnazione delle ore di sostegno riconosciute nel Piano Educativo Individualizzato comporta la lesione della correlativa situazione soggettiva di rango costituzionale e dà luogo, di per sé sola, al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 c.c. Il diritto all’istruzione del disabile è diritto fondamentale, tutelato dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost. e dagli artt. 7 e 24 della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006. La relativa sussistenza può essere provata per presunzioni e la quantificazione è rimessa a valutazioni equitative ex artt. 2056 e 1226 c.c. Non è invece risarcibile il danno esistenziale futuro, non essendo configurabile un pregiudizio ipotetico o meramente eventuale.

Il Fatto

Il genitore di una minore con disabilità grave agiva davanti al TAR Campania per l’accertamento del diritto della figlia all’istruzione e all’integrazione scolastica e per il risarcimento dei danni non patrimoniali. Per l’anno scolastico 2023/2024 la scuola aveva assegnato alla ragazza 22 ore settimanali di sostegno, anziché le 30 corrispondenti all’intero orario, in difformità dalle prescrizioni del PEI.

Il primo giudice accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto a un sostegno pieno e continuato, condannando l’amministrazione alle spese, ma ometteva di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale. Il genitore proponeva appello deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e chiedendo l’accertamento del diritto alle 30 ore anche per gli anni successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo nella parte relativa al segmento dell’anno scolastico 2023/2024. Il capo della sentenza che aveva riconosciuto il diritto alle 30 ore settimanali era passato in giudicato, non avendo l’amministrazione appellato: era quindi definitivamente accertata l’illegittimità del provvedimento del 12 settembre 2023, che assegnava solo 22 ore.

Integrati gli elementi dell’art. 2043 c.c., la Corte ravvisa la colpa dell’amministrazione sia come colpa d’organizzazione, desumibile in re ipsa dal mancato approntamento del sostegno fino all’intervento giurisdizionale, sia come negligenza specifica, per aver disatteso le indicazioni del PEI in punto di continuità e pienezza dell’assistenza.

Quanto al nesso causale, il Collegio richiama Cons. St., sez. VI, n. 1286 del 1° aprile 2016: la mancata fruizione delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario alla soddisfazione piena dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva, con lesione della situazione soggettiva di rango costituzionale. Il danno esistenziale rappresenta la voce onnicomprensiva idonea a ristorare la lesione del valore persona nel suo momento dinamico e relazionale.

La sussistenza del pregiudizio è accertabile per presunzioni, la quantificazione per via equitativa. La Corte adotta il metodo già utilizzato da Cons. Stato n. 5317 del 2014, aggiornando al costo della vita la somma-parametro mensile da 1.000 a 1.300 euro. Applicata la riduzione del 27% (8 ore mancanti su 30) per due mesi e dieci giorni, liquida 757,00 euro.

Il secondo motivo è invece infondato. Il PEI ha valenza temporalmente limitata e va elaborato e aggiornato annualmente, secondo l’art. 12, comma 5, legge n. 104 del 1992 e il d.lgs. n. 66 del 2017; non può cristallizzarsi (richiamata Cons. St., sez. VI, n. 2231 del 2010). Accogliere la pretesa per gli anni futuri violerebbe il divieto, per il giudice amministrativo, di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a. Il danno futuro, inoltre, resta non provato. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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